Accertamento parziale e presunzione di distribuzione degli utili ai soci (Cass. civ. Sez. V n. 31742 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento parziale previsto dall’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 non costituisce un metodo autonomo di accertamento rispetto alle modalità degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, ma una procedura che segue le stesse regole e può basarsi, senza limiti, anche sul metodo induttivo. Non è richiesta all’Ufficio la prova certa del maggior reddito, raggiungibile anche con le presunzioni di fonte legale. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci di una società a ristretta base partecipativa, il fatto noto non è dato dai maggiori redditi accertati induttivamente verso la società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario: la presunzione non integra quindi una presunzione di secondo grado, e spetta al socio fornire la prova contraria, contestando l’effettivo conseguimento degli utili.
Il Fatto
L’amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento, recuperando a tassazione, ai fini Irap e Irpef per il triennio d’imposta 2009-2011, il reddito da capitali non dichiarato derivante dalla sua partecipazione a una società a ristretta base.
I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva poi integralmente riformato la decisione, rilevando che nel triennio la società non aveva presentato né la dichiarazione dei redditi né quella Iva e che la contabilità era risultata inattendibile. L’Ufficio aveva quindi proceduto ad accertamento analitico-induttivo, rettificando il reddito del socio in forza della presunzione di distribuzione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’atto impositivo richiamava un accertamento parziale e che ciò avrebbe imposto elementi certi, non ricostruzioni induttive.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per la novità della questione, non ricompresa tra le ragioni di impugnazione dell’atto, come emerge dalla sentenza d’appello e dallo stesso ricorso. Nel merito, il motivo è comunque infondato: l’accertamento parziale persegue finalità di sollecita emersione della materia imponibile e non è un metodo autonomo rispetto agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973. Può quindi basarsi anche sul metodo induttivo e l’avviso può essere emesso anche in presenza di contabilità regolare, non essendo richiesta la prova certa del maggior reddito.
Con il secondo mezzo il ricorrente censurava la sentenza per aver escluso una doppia presunzione, deducendo la violazione degli artt. 2727, 2697 e 2729 cod. civ. e sostenendo che la ristretta base non può costituire fatto noto.
Il motivo è dichiarato manifestamente infondato. Muovendo dal rilievo che la presunzione di riparto degli utili extrabilancio non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica e opera il divieto di abuso del diritto, la Corte conferma l’orientamento consolidato: il fatto noto non è la sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente verso la società, ma la ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.
Ne discende che la presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado e che spetta al socio la prova contraria, non potendosi limitare ad allegare la mancanza di un valido accertamento verso la società, ma dovendo contestare l’effettivo conseguimento degli utili. Quanto alla ristrettezza dell’assetto, essa si fonda su un dato oggettivo, il ridotto numero dei soci e il legame tra gli stessi. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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