Decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi e stabilità reale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6773 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Prima di tale modifica legislativa, invece, il rapporto era assistito da stabilità reale, con conseguente decorrenza della prescrizione in corso di rapporto. Non è necessario, pertanto, un ulteriore atto interruttivo dopo l’entrata in vigore della riforma.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di rigetto del Tribunale di Crotone, accoglieva per quanto di ragione l’appello del lavoratore nei confronti della società datrice, riconoscendogli il diritto all’inquadramento nel profilo professionale di capo treno/capo servizi treno con parametro D1 dall’11.3.2003 e condannando la società a corrispondergli le differenze retributive maturate dal 2.3.2006, oltre accessori.
Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione con unico motivo, resistito dal lavoratore, ormai pensionato, che a sua volta propone ricorso incidentale con due motivi. La questione centrale riguarda la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, e 2943 c.c., sostenendo che la condizione soggettiva del lavoratore, valorizzata dalla Corte di merito come criterio per valutare il cd. metus impeditivo della decorrenza della prescrizione, dovesse in concreto portare ad escludere la sospensione, e che l’interruzione stragiudiziale del 2011 avrebbe dovuto essere seguita da ulteriore interruzione nel quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta nel giugno 2017.
La Corte ritiene il motivo non fondato. Richiamando la propria giurisprudenza — Cass. n. 26246/2022, nonché Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 36932/2022, n. 4186/23, n. 4321/23 — si afferma che il rapporto a tempo indeterminato, nel contesto normativo successivo alla riforma, non è assistito da un regime di stabilità, sicché per i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
Pertanto l’assunto della Corte distrettuale, secondo cui nella fattispecie il termine non decorre in costanza di rapporto, restando prescritti solo i crediti anteriori di un quinquennio all’entrata in vigore della legge n. 92/2012, ovvero, nel caso concreto, quelli anteriori di un quinquennio all’atto interruttivo di marzo 2011, è pienamente condivisibile. Né era necessario un atto interruttivo dopo l’entrata in vigore della riforma, che ha eliminato la stabilità reale come regola con eccezioni, rovesciando la prospettiva nell’ottica della tutela indennitaria. In tale contesto la notifica del ricorso introduttivo risulta tempestiva, poiché la cessazione del rapporto è avvenuta nel 2019.
Anche il ricorso incidentale, diretto alla rivendicazione delle differenze retributive per il periodo 11/3/2003 – 2/3/2006, è rigettato per motivi speculari. Data la natura retributiva dei crediti, assoggettati a prescrizione quinquennale, si rileva che prima delle modifiche del 2012 il rapporto era assistito da stabilità reale, con decorrenza della prescrizione in corso di rapporto; rileva, pertanto, l’atto interruttivo di marzo 2011, non constando validi atti interruttivi precedenti. La sentenza è confermata e le spese del giudizio compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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