Accertamento sintetico: vizio di motivazione sul secondo anno d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 23073 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, di circostanze di fatto già acquisite agli atti denuncia un vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., inammissibile in cassazione quando ricorra la doppia conformità ai sensi dell’art. 348-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.. La censura è invece fondata, per difetto assoluto di motivazione, quando la sentenza d’appello si pronunci esclusivamente su uno degli anni d’imposta oggetto di lite e respinga integralmente il gravame, comprendente anche l’altro periodo, senza palesare l’iter logico seguito in relazione a quest’ultimo. In tal caso il ricorso è accolto nei limiti dell’anno d’imposta non motivato, con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con cui recuperava a tassazione un maggior reddito determinato con il metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 600/1973. L’ufficio rilevava lo scostamento tra il reddito dichiarato e le spese accertate, inerenti il possesso di autoveicoli, un mutuo e la quota di comproprietà di immobili.
In entrambi i gradi del giudizio di merito la contribuente risultava soccombente. Proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione di legge e sull’assenza di motivazione; l’Agenzia resisteva con controricorso e la ricorrente depositava memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, dietro la formale unicità del motivo, si celano censure distinte, che richiedono autonome valutazioni. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte fondato.
La prima censura riguarda l’anno d’imposta 2005. La contribuente deduce che il giudice d’appello non avrebbe valutato l’avvenuta alienazione di due dei quattro immobili e la circostanza che gli stessi, benché posseduti al 50%, erano stati computati nella misura del 100% ai fini della determinazione del reddito. Per la Corte si tratta, nella sostanza, della denuncia di un vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ..
Su tale profilo opera però la preclusione della doppia conformità, posta dall’art. 348-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie. Poiché la decisione di primo grado e quella d’appello convergono nel rigetto, il vizio di motivazione non è più deducibile in sede di legittimità. Non risultando proposto alcun altro profilo di vizio, la censura è per questa parte inammissibile.
La seconda censura, riferita al solo anno 2006, prospetta invece l’inesistenza della motivazione. Il collegio ne verifica la fondatezza: la parte motiva della sentenza impugnata si occupa esclusivamente dell’anno d’imposta 2005, ma giunge a respingere integralmente l’appello, che investiva anche l’altro periodo. In relazione a quest’ultimo, l’iter logico che conduce alla conferma del rigetto resta del tutto non palesato.
La Corte qualifica il difetto come assenza assoluta di motivazione, vizio che non si confonde con l’insufficienza o la contraddittorietà del ragionamento, ma ne determina la nullità. Ne segue l’accoglimento del ricorso limitatamente all’anno d’imposta 2006, con cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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