Posizioni organizzative, riproposizione in appello e onere della prova del danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14137 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo con cui si lamenti l’omessa pronuncia su una domanda non accolta in primo grado, se la parte non dimostri di averla riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. A tal fine non è sufficiente la mancata rinuncia alle conclusioni di primo grado, né la richiesta di conferma della sentenza gravata, né un generico richiamo alle difese svolte. Qualora il giudice di secondo grado, accogliendo il gravame sul quantum, abbia riformato la sentenza che aveva riconosciuto il risarcimento, tale riforma non travolge l’accertamento sull’illegittimità del comportamento datoriale, che resta coperto da giudicato interno. È infine inammissibile la censura di omessa motivazione che, in realtà, contesti l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratore sanitario esperto alle dipendenze di una azienda sanitaria, dopo aver ottenuto in appello l’accertamento dell’illegittimità del mancato conferimento di una posizione organizzativa, aveva nuovamente partecipato alla procedura selettiva indetta dall’ente per l’attribuzione delle posizioni organizzative, senza esito favorevole.
Con ricorso al Tribunale aveva chiesto la nomina giudiziale alla posizione rivendicata e, in via gradata, il risarcimento del danno e il risarcimento da perdita di chance. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, liquidando una somma in favore della lavoratrice. La Corte d’appello aveva poi accolto l’appello principale dell’azienda e rigettato quello incidentale della lavoratrice. Propone quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; l’azienda resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, comma 2, c.p.c., lamentando il contrasto tra motivazione e dispositivo. La censura è infondata: il giudice di appello, ritenendo fondato il motivo relativo alla mancata prova del danno, ha integralmente accolto il gravame sul quantum, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria e riforma della sentenza di primo grado.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per contiguità di oggetto, denunciavano la violazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 21 CCNL di comparto, deducendo l’omessa pronuncia sulla declaratoria di invalidità della delibera e sull’ordine di reiterazione della procedura selettiva. I motivi sono inammissibili, in linea con quanto già affermato in causa analoga (Cass., n. 38202 del 3 dicembre 2021).
La Corte ricostruisce le conclusioni formulate in primo grado e rileva che l’illegittimità della procedura e della delibera era stata accertata da entrambi i giudici di merito, non essendo stata coinvolta dalla riforma, limitata alla sola domanda risarcitoria: sul punto si è dunque formato il giudicato. Quanto alla domanda di reiterazione in forme legittime della procedura, grava sulla parte l’onere di dimostrare di averla riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass., n. 8674 del 4 aprile 2017; Cass., n. 5087 del 3 marzo 2010). Tale onere non risulta assolto, poiché l’atto di impugnazione conteneva solo appello incidentale sull’entità del risarcimento e richiesta di conferma nel resto. Non basta la mancata rinuncia alle conclusioni non accolte, né un richiamo generico alle difese di primo grado (Cass., n. 25840 del 13 novembre 2020).
Il quarto e il quinto motivo, pure congiuntamente esaminati, denunciavano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa motivazione ex art. 132 c.p.c., con riferimento alla mancata comparazione dei curricula. Anche tali motivi sono inammissibili: la Corte territoriale ha chiarito la ratio della decisione, rilevando che la lavoratrice aveva omesso di dimostrare la possibilità di ottenere la promozione, senza allegare in ricorso gli elementi utili al raffronto comparativo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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