L’accertamento della subordinazione non è soggetto a prescrizione autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12888 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro non costituisce oggetto di un’autonoma azione soggetta a prescrizione. Si estinguono i singoli diritti, non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una determinata situazione, dalla quale possono poi derivare diritti. Ne consegue che, quando la natura subordinata del rapporto sia posta a fondamento di domande di emolumenti azionabili solo alla cessazione del rapporto, la prescrizione di tali crediti non decorre in costanza di rapporto e non è maturata. Il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo quando risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre quando la decisione adottata, pur senza specifica argomentazione, sia incompatibile con la pretesa fatta valere dalla parte e ne comporti il rigetto.
Il Fatto
Il Tribunale di Grosseto, accogliendo la domanda proposta da una lavoratrice, ha dichiarato che la stessa aveva lavorato di fatto alle dipendenze di un Ordine professionale provinciale, con fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso, oltre a costituire presso l’INPS la rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962.
La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello e confermato la sentenza, ritenendo infondate le eccezioni di inammissibilità, difetto di giurisdizione, decadenza, nullità della domanda e prescrizione dei crediti. L’Ordine ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omessa pronuncia e il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale in relazione all’azione di accertamento della subordinazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione decennale relativa all’azione di accertamento della subordinazione. La Corte ritiene il motivo inammissibile: dall’atto introduttivo risulta che la lavoratrice non ha chiesto in via principale l’accertamento del carattere subordinato del rapporto, ma si è limitata a domandarne in via incidentale la previa qualificazione, chiedendo la condanna al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale ha quindi pronunciato sull’eccezione, configurandosi una pronuncia implicita di rigetto dell’argomentazione secondo cui l’accertamento della subordinazione è soggetto ad autonoma prescrizione. Il giudice non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione delle parti: è sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., sostenendo che l’azione di accertamento della subordinazione è autonomamente prescrittibile e che le domande accolte avrebbero dovuto essere limitate, quanto alla base di calcolo, all’ultimo decennio. Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato dalla Corte, l’accertamento del carattere subordinato del rapporto non costituisce oggetto di un’azione soggetta a prescrizione: si estinguono i singoli diritti, non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una situazione, dalla quale possono poi derivare diritti. Il Collegio richiama sul punto Cass. S.U. n. 4812/1986, Cass. n. 10824/1997, Cass. n. 9814/1998 e Cass. n. 16263/2004.
Nella fattispecie, poiché pacificamente la natura subordinata era stata posta a fondamento dell’azione volta all’attribuzione di emolumenti che potevano essere chiesti solo al termine del rapporto, la prescrizione non era maturata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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