Efficacia oggettiva del giudicato esterno sul punto pregiudiziale comune (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2483 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando due giudizi tra le stesse parti si riferiscono al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto nel giudicato su una situazione giuridica o sulla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune alle due cause, costituente la premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame di quel punto anche se il giudizio successivo ha finalità diverse. Operando la pregiudizialità logica, il giudicato copre il punto pregiudiziale comune alle diverse domande nascenti dal medesimo rapporto, indipendentemente da una specifica domanda di parte e dal disposto dell’art. 34 cod. proc. civ., che riguarda la sola pregiudizialità tecnica tra distinti rapporti giuridici.
Il Fatto
I lavoratori, già dipendenti del Comune e addetti ai centri di formazione professionale, erano stati trasferiti a un consorzio cui il Comune aveva affidato l’attività. Le convenzioni succedutesi nel tempo, all’atto della cessazione dei loro effetti, prevedevano la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il Comune ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. Dopo il fallimento del consorzio e la revoca della convenzione, i lavoratori avevano ottenuto con pronunce passate in giudicato il diritto alla riammissione in servizio, ma non la solidarietà del Comune per le retribuzioni maturate presso il consorzio.
Riassunti alle dipendenze del Comune, i lavoratori agivano per conservare il livello retributivo goduto presso il precedente datore. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava, ritenendo le domande diverse da quelle già definite e non coperte dal giudicato. Il Comune ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, fondati sull’art. 2909 cod. civ. e sull’art. 324 cod. proc. civ., e li accoglie richiamando i propri precedenti su analoghe vicende. Il passaggio centrale distingue il divieto di riproporre la stessa domanda già definita con giudicato — coperto dal dedotto e dal deducibile — dal diverso principio per cui l’assetto del rapporto giuridico fissato dal giudicato ha efficacia oggettiva anche rispetto a domande nuove nascenti dal medesimo rapporto.
In questa prospettiva non rileva l’identità della domanda, ma l’identità del rapporto sostanziale cui le diverse domande si riferiscono. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, se due giudizi tra le stesse parti concernono il medesimo rapporto giuridico, l’accertamento del giudicato su un punto fondamentale comune, premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame anche nel giudizio con finalità diverse.
Il discrimine è tra pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica. Nel primo caso due rapporti giuridici distinti si pongono in relazione di dipendenza e opera l’art. 34 cod. proc. civ., che esclude il passaggio in giudicato della questione pregiudiziale salvo domanda di parte o previsione di legge. Nel secondo caso, nell’ambito di un unico rapporto, l’accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica comune ad altri diritti: il punto pregiudiziale acquisisce l’efficacia del giudicato senza necessità di domanda.
Nel caso concreto ricorre la seconda ipotesi. Il rapporto tra il Comune e i lavoratori è disciplinato dalle convenzioni richiamate, già esaminate dai giudicati, che ne avevano affermato in senso atecnico il rinvio all’art. 2112 cod. civ., diretto solo a garantire il riassorbimento e non a estendere il regime della norma. Esclusa la solidarietà, il giudicato copriva quel punto pregiudiziale comune: il giudice del merito non poteva procedere a una nuova interpretazione della convenzione. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per l’esame delle residue pretese retributive e delle spese.
Nota della Redazione
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