Onere probatorio e doppia conforme nel rapporto del socio di s.r.l. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32641 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione previdenziale dovuta alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. vanno riferiti all’attività lavorativa espletata in seno all’impresa, al netto di quella eventualmente esercitata in qualità di amministratore, e indipendentemente dal fatto che l’apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi. L’accertamento dei requisiti della prestazione coadiuvante familiare va condotto sulle modalità concrete di svolgimento del rapporto. Il ricorso per cassazione che proponga censure di merito per profili motivazionali è inammissibile quando sussista una doppia decisione conforme di primo e secondo grado sui medesimi fatti.
Il Fatto
All’esito di accertamenti ispettivi, l’Istituto previdenziale iscriveva il ricorrente alla gestione commercianti quale unico socio di una s.r.l., unitamente alla madre in qualità di coadiuvante, previo disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra quest’ultima e la società. L’iscrizione si fondava sull’assunto che il socio avesse svolto attività operativa ulteriore rispetto a quella di amministratore, con i caratteri della prestazione lavorativa.
Il Tribunale di Alessandria accoglieva parzialmente l’opposizione all’avviso di addebito, limitatamente alla prescrizione della contribuzione maturata sino a una certa data. La Corte d’appello di Torino respingeva il gravame, confermando l’accertamento dei requisiti previdenziali. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui fatti controversi, sostenendo che ai sensi dell’art. 2697 c.c. l’onere della prova della pretesa contributiva gravasse interamente sull’Istituto previdenziale, con riguardo sia all’attività operativa del socio sia all’attività di coadiuvante della madre. Il secondo e il terzo motivo lamentavano l’omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento alla posizione dei due soggetti.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara inammissibili, perché propongono censure di merito per profili motivazionali in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado sugli stessi fatti. Le censure sono, peraltro, comunque infondate.
Non è ravvisabile alcun omesso esame di fatti decisivi, né la Corte territoriale è incorsa in una inversione degli oneri probatori. Il sillogismo probatorio del giudice del merito si è fondato sulla mancata contestazione del contenuto delle dichiarazioni rese dall’interessato, ritenute genuine in quanto rese nell’immediatezza dei fatti e quindi maggiormente al riparo da successivi condizionamenti.
La Corte d’appello ha poi esaminato distintamente le posizioni, accertando che il socio sovrintendesse in prima persona alla conduzione operativa della società. Il Collegio richiama Cass. n. 4440 del 2017, secondo cui i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. si riferiscono all’attività lavorativa espletata in seno all’impresa, al netto di quella di amministratore. Quanto alla madre, in adesione a Cass. n. 1684/2021, le modalità della prestazione risultavano più aderenti a quella del coadiuvante familiare che a quella di lavoratrice subordinata, non essendo l’attività abituale né prevalente.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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