Accesso negato per inesistenza del documento: cessata la materia (TAR Campania n. 3942 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione espressa dell’amministrazione di non detenere i documenti oggetto dell’istanza di accesso, con assunzione di responsabilità sulla veridicità dell’affermazione, esaurisce l’interesse ostensivo del richiedente, che risulta soddisfatto in forma negativa. Non vi sono margini per ordinare l’accesso, poiché il provvedimento sarebbe inutiliter data per mancanza del suo oggetto. Tale attività valutativa esorbita dai poteri del giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 116 c.p.a., con conseguente cessata materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio tecnico di un Autocentro, ha presentato in data 16 agosto 2023 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, in data 13 gennaio 2026 ha inoltrato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, per conoscere lo stato della procedura e la documentazione prodotta.
L’amministrazione non ha riscontrato nei trenta giorni previsti dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo l’interesse difensivo ad accedere alla documentazione. Costituitasi l’amministrazione, questa ha rappresentato di aver risposto con nota del 6 marzo 2026, attestando di non detenere alcuna documentazione relativa alla pratica.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che l’Ufficio destinatario dell’istanza, dopo la proposizione del ricorso, ha espressamente attestato di non detenere alcuna documentazione relativa alla pratica della ricorrente. Su tale presupposto dichiara la cessata materia del contendere.
Il principio applicato è quello, costante anche presso il medesimo TAR, secondo cui quando l’amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti, assumendosi la responsabilità della veridicità dell’affermazione, l’interesse del ricorrente risulta soddisfatto, sia pure in forma negativa. Il richiamo è alle sentenze Tar Campania, Napoli, n. 2319 del 2021 e n. 4589 del 2022.
Il collegio sottolinea che, dinanzi a una dichiarazione espressa di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso: si rischierebbe una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, destinata a rivelarsi inutiliter data. È richiamata Cons. Stato n. 2142 del 2020.
L’assunzione di responsabilità circa l’irreperibilità o l’inesistenza del documento — precisa il TAR — non è di per sé contestabile dal giudice amministrativo, esorbitando tale attività e il connesso scrutinio dai poteri giudiziali attribuiti. Ne consegue che essa esaurisce l’interesse giudiziale della parte, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 374 del 2022.
Quanto alle spese, il collegio le pone a carico dell’amministrazione secondo soccombenza virtuale, poiché solo dopo la proposizione del ricorso è stato fornito il dovuto riscontro all’istanza di accesso. Le liquida in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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