Prescrizione decennale del contributo di costruzione: dies a quo differenziato per oneri e costo (TAR Puglia n. 633 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, disciplinato dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, si compone di due voci con regole differenziate di esigibilità: la quota relativa agli oneri di urbanizzazione è dovuta al momento del rilascio del titolo edilizio, mentre la quota relativa al costo di costruzione è dovuta non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dell’intervento. Ne consegue che il dies a quo della prescrizione decennale del credito comunale va individuato, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., in coerenza con il momento di esigibilità della singola componente. Nell’azione di accertamento negativo del credito, la prescrizione costituisce fatto costitutivo della pretesa dell’attore e il relativo onere probatorio grava su di esso, mentre spetta alla P.A. convenuta provare i fatti modificativi o estintivi, come l’imputazione del conguaglio alla sola voce del costo di costruzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2010 un permesso di costruire, versando contestualmente il contributo di costruzione quantificato dall’ente. Nel 2020 il Comune aveva richiesto un conguaglio di €6.410,84, sostenendo che gli indici di adeguamento originariamente applicati erano erronei e rettificati solo con atti generali del 2019. Il contribuente ha impugnato la richiesta, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito comunale e la natura non sostanziale della variante presentata nel 2013.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, distinguendo la disciplina delle due componenti del contributo di costruzione. Per gli oneri di urbanizzazione, il dies a quo della prescrizione coincide con il rilascio del titolo (16.04.2010): essendo la richiesta di conguaglio intervenuta il 31.08.2020, il termine decennale risulta decorso, senza che la variante del 2013 possa spostarlo, non avendo comportato incremento di superficie utile, mutamento di destinazione d’uso o aumento del carico urbanistico.
Per il costo di costruzione, invece, la prescrizione decorre dall’ultimazione dell’intervento, dichiarata nel 2013: alla data della richiesta il termine decennale non era ancora maturato. Il pagamento anticipato effettuato nel 2010 non rileva ai fini dello spostamento del dies a quo, trattandosi di mero comportamento esecutivo del debitore che non modifica la regola di esigibilità legale, salva la prova di una disciplina speciale fissata dal Comune, nella specie non prodotta.
Quanto all’onere probatorio, in sede di giurisdizione esclusiva operano le regole ordinarie dell’art. 2697 cod. civ. Nell’azione di accertamento negativo del credito, la prescrizione costituisce fatto costitutivo della pretesa dell’attore, che deve provarla. Il ricorrente ha assolto tale onere limitatamente agli oneri di urbanizzazione; la P.A., che sosteneva l’imputazione dell’intero conguaglio al solo costo di costruzione, non ha fornito la prova del fatto estintivo della prescrizione accertata.
L’esito è la declaratoria di prescrizione del credito limitatamente alla quota di oneri di urbanizzazione, con salvezza del potere dell’ente di ricalcolare la somma ancora dovuta per costi di costruzione, previa corretta istruttoria che ricostruisca quanto già versato e a quale titolo. Le spese sono state compensate per l’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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