Accesso agli atti e ottemperanza: la nota generica non esegue il giudicato (TAR Lazio n. 104 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’art. 116 c.p.a. impone all’amministrazione di compiere ogni attività necessaria a consentire effettivamente l’accesso, non essendo sufficiente una comunicazione generica che subordini l’ostensione all’assenza di opposizione del controinteressato, senza che risulti accertato se tale opposizione sia stata presentata. In sede di ottemperanza il giudice accerta l’inadempimento e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Al persistente inerzia consegue la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quale misura idonea a fronteggiare il tempo trascorso dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti relativa a un procedimento amministrativo concernente un immobile. L’istanza è rimasta inevasa. Con la sentenza della sezione n. 738/2022, passata in giudicato, il TAR ha ordinato all’ente di provvedere entro trenta giorni dalla notifica.
Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il Comune ha comunicato di aver trasmesso la richiesta al controinteressato e che, trascorsi dieci giorni senza opposizione, sarebbe stato possibile prendere visione del fascicolo. Il ricorrente ha sollecitato più volte l’ente, senza ottenere riscontro né alcun provvedimento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la declaratoria di nullità degli atti elusivi, la nomina di un commissario e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica l’attualità dell’inadempimento. La sentenza ottemperanda, non impugnata, ha ordinato all’ente di esibire i documenti oggetto dell’istanza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
Il TAR esclude che la nota comunale integri esecuzione. La comunicazione si limita a subordinare l’ostensione all’assenza di opposizione del controinteressato, senza che sia dato sapere se tale opposizione sia stata o meno presentata. Si tratta di una comunicazione generica, che non realizza l’accesso effettivo.
Dal giudicato discende un obbligo di attività positiva: l’amministrazione deve porre in essere quanto necessario a consentire al ricorrente di consultare ed estrarre copia degli atti richiesti. Tale attività, anche in ragione della condotta processuale dell’ente, non risulta essere stata svolta. L’inerzia persiste nonostante le plurime diffide.
Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio ordina al Comune di consentire l’accesso alla documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Dispone che, spirato inutilmente tale termine, provveda in qualità di commissario ad acta, entro i successivi trenta giorni, il Prefetto o un funzionario delegato, con compenso liquidato e posto a carico dell’ente.
Accoglie inoltre la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., riconoscendo la somma di trenta euro per ciascun giorno di ritardo, dal trentesimo giorno dalla comunicazione o notificazione sino all’insediamento del commissario. La misura è giustificata dal tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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