Obbligo di comunicazione alla PEC dell’impresa nelle procedure PNRR (TAR Lazio n. 11362 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di finanziamento PNRR, il Gestore è tenuto a inviare le richieste di integrazione documentale in via principale all’indirizzo PEC dell’impresa partecipante indicato in sede di domanda, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. L’invio della comunicazione al solo indirizzo di posta ordinaria del referente tecnico non integra un valido adempimento dell’onere comunicativo, atteso che la trasmissione al referente tecnico costituiva opzione facoltativa dell’impresa, mentre l’obbligo di comunicazione alla PEC resta imprescindibile. La mancata ricezione della richiesta di chiarimenti alla PEC dell’impresa rende illegittima l’esclusione dal beneficio disposta per la mancata risposta nel termine.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dagli incentivi previsti dal d.m. MASAF del 19.04.2023 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, finanziato nell’ambito del PNRR “Parco Agrisolare”. L’esclusione era stata disposta per la mancata presentazione, nel termine di dieci giorni, dell’attestazione di disponibilità dell’immobile richiesta in sede di integrazione istruttoria.
La società deduceva che la richiesta di chiarimenti era stata inviata dal Gestore all’indirizzo di posta ordinaria del referente tecnico e non alla PEC della società, espressamente indicata in domanda per ricevere ogni comunicazione con valore di notifica. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, impugnava gli elenchi delle imprese ammesse al beneficio, previa integrazione del contraddittorio disposta dal collegio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo fondato il motivo concernente la violazione delle regole comunicative previste dal bando. Il collegio ha evidenziato che il Gestore avrebbe dovuto inviare le richieste di chiarimenti in via principale alla PEC dell’impresa, indicata in sede di domanda come canale destinato a ricevere ogni comunicazione con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Dalla lettura del Manuale utente emergeva che, sebbene l’indicazione dell’indirizzo di posta ordinaria del referente tecnico fosse obbligatoria, l’invio per conoscenza delle comunicazioni al referente costituiva una scelta facoltativa dell’impresa. Pertanto, ogni comunicazione doveva essere inviata in via principale alla PEC della società partecipante e solo eventualmente per conoscenza alla mail ordinaria del referente tecnico.
Il collegio ha inoltre respinto le argomentazioni del Gestore, rilevando che le news pubblicate successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande non individuavano il referente tecnico quale unico destinatario delle comunicazioni, ma al più imponevano che anche al referente venissero inviate le comunicazioni, senza derogare all’obbligo di invio alla PEC dell’impresa. La circostanza che una precedente richiesta di chiarimenti fosse stata inviata al solo referente tecnico ed evasa dall’interessato non esonerava il Gestore dall’obbligo di comunicazione alla PEC.
Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione, disponendo la rivalutazione della posizione della società. La domanda risarcitoria è stata respinta per la formulazione generica, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.