Accesso agli atti del precariato scolastico improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 320 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito. Nel giudizio di accesso disciplinato dall’art. 116 cod. proc. amm., qualora l’amministrazione depositi la documentazione richiesta e il ricorrente dichiari di aver conseguito il bene della vita, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La natura generica ed esplorativa dell’istanza di ostensione, con particolare riguardo ai dati sulla disponibilità del posto e alla qualificazione degli incarichi, integra giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio presso un istituto scolastico in forza di contratti a tempo determinato, dalla annualità 2016-2017 e sino al 30 giugno di ciascun anno, nella medesima classe di concorso. Al fine di verificare se il posto ricoperto fosse vacante e disponibile, ovvero se esistesse un titolare di cattedra, e di valutare i presupposti per l’eventuale stabilizzazione del rapporto e per il risarcimento dei danni da reiterazione dei contratti, ha presentato il 3 ottobre 2025 istanza di accesso alla documentazione sull’organico e sugli incarichi conferiti.
Non intervenuto alcun riscontro nel termine dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, il ricorrente ha impugnato il tacito diniego con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato e depositato il 10 novembre 2025. L’amministrazione si è costituita e ha depositato documentazione il 5 gennaio 2026; con atto del 23 gennaio 2026 il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto il bene della vita atteso, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. Preso atto di tale dichiarazione e della precisazione della difesa erariale, che ha escluso il riconoscimento del diritto all’accesso a tutta la documentazione richiesta, il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo: la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di decidere nel merito, imponendosi una declaratoria conforme. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671 e Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981, che confermano l’improcedibilità dell’impugnazione in presenza di una simile dichiarazione.
Sul versante delle spese, il Tribunale osserva che la richiesta di ostensione presentava natura generica ed esplorativa, quanto meno con riferimento ai punti 1 e 4 dell’istanza, relativi alla disponibilità del posto e alla qualificazione degli incarichi come ricadenti in organico di diritto o di fatto. Da qui la scelta di disporre l’integrale compensazione tra le parti.
Nota della Redazione
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