Condono edilizio negato legittimamente per pratica smarrita senza silenzio assenso perfezionato (TAR Emilia-Romagna n. 860 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/85 non può ritenersi accolta per silenzio assenso quando la relativa pratica sia andata smarrita e risulti incerto lo stesso oggetto del procedimento, nonché quando manchi la documentazione necessaria all’accatastamento prescritta dall’art. 35, comma 17, legge n. 47/85. La comunicazione di “definizione” della pratica di condono non equivale ad accoglimento espresso dell’istanza, trattandosi di atto interlocutorio privo di univoco contenuto provvedimentale. Il richiamo all’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 in tema di stato legittimo è inconferente per gli immobili realizzati in epoca in cui era già obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in Bomporto, chiedeva al Comune il rilascio dell’attestato di condono edilizio in relazione a tre istanze presentate nel 1985 dal proprio dante causa. Il Comune, dopo aver comunicato nel 1998 la definizione delle pratiche richiedendo il pagamento delle somme dovute — versate dal condonante — non aveva più dato seguito al procedimento. A seguito dell’istanza del 2024, l’Amministrazione negava il rilascio dell’attestato, rappresentando di aver smarrito la pratica in occasione dell’alluvione del 2014 e di non poter verificare l’oggetto delle domande di condono.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che la formazione del titolo edilizio in via tacita postula la sussistenza di una domanda completa e verificabile. Nel caso di specie, l’assoluta indisponibilità della pratica — smarrita dall’Amministrazione e mai posseduta dal ricorrente — rende oggettivamente impossibile accertare l’oggetto del procedimento di condono e la sussistenza dei relativi presupposti di legge.

La Corte ha inoltre evidenziato che la mancata produzione della documentazione necessaria all’accatastamento, prescritta dall’art. 35, comma 17, legge n. 47/85, osta comunque al perfezionamento del silenzio assenso, in conformità alla giurisprudenza consolidata che richiede la completezza della domanda di sanatoria.

Quanto alla comunicazione del 1998, il TAR ha escluso che la mera “definizione” della pratica possa configurarsi come assenso espresso al condono, trattandosi di atto interlocutorio, privo di univoco contenuto provvedimentale, ancorché condizionato al versamento delle somme. La Corte ha precisato che ogni provvedimento amministrativo deve essere corredato, a pena di nullità, degli elementi essenziali di cui all’art. 21-septies legge n. 241/1990, tra cui l’oggetto.

Infine, il richiamo all’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 è stato giudicato inconferente, attenendo la norma agli immobili realizzati in epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo, mentre nella specie vengono in rilievo modifiche successive ad epoca in cui il titolo era certamente necessario.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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