Accesso agli elaborati concorsuali respinto per difetto di interesse difensivo (TAR Veneto n. 401 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 deve essere sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, non essendo ammesso un accesso generalizzato volto al mero controllo dell’operato dell’amministrazione. Nell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 grava sull’istante un onere aggravato: non è sufficiente il generico riferimento a esigenze probatorie o la pendenza di un giudizio, occorrendo la dimostrazione della strumentalità necessaria tra documento richiesto e tutela dei propri interessi. L’istanza collettiva e massiva, priva di elementi di specificazione, si palesa preordinata a un controllo generalizzato ed è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Quaranta candidati al concorso per Dirigenti scolastici, non superata la prova scritta, hanno chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto l’accesso alla copia integrale degli elaborati di tutti i candidati ammessi, ai verbali di correzione e alle schede di valutazione, nonché ai criteri di valutazione della prova. A sostegno hanno rappresentato di aver proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio avverso i provvedimenti di mancato superamento e di essere titolari di un interesse diretto alla verifica degli atti concorsuali.

L’USR ha riscontrato l’istanza dichiarando consultabili sul sito i verbali recanti i criteri di valutazione e inammissibile la richiesta di copia degli elaborati e delle schede di tutti i candidati ammessi, rilevando il carattere collettivo e indistinto dell’istanza e la sua finalità di controllo generalizzato. I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso l’utilizzabilità della memoria di replica dei ricorrenti, depositata oltre il termine perentorio dimidiato a dieci giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il ricorso. Il principio della piena ostensibilità delle prove d’esame non è sufficiente: l’istanza deve fondarsi su un interesse diretto, concreto e attuale, non potendosi ammettere un accesso preordinato al mero controllo dell’operato dell’amministrazione.

Il Collegio ha poi escluso che la richiesta rientri nell’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, poiché gli istanti hanno espressamente invocato gli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. Ha inoltre richiamato l’art. 5-bis, comma 2, lett. a) del medesimo decreto, che impone il rifiuto dell’accesso a tutela dei dati personali, interesse ravvisabile nelle prove d’esame e negli atti di valutazione.

Quanto all’accesso difensivo, la pendenza del contenzioso davanti al TAR Lazio non è sufficiente. Grava sull’istante l’onere di dimostrare che il documento è necessario o strettamente indispensabile per la cura dei propri interessi; la mera allegazione di un giudizio pendente non soddisfa tale onere. L’istanza non conteneva alcuna dimostrazione della strumentalità della documentazione rispetto alla difesa.

Il Tribunale ha infine valorizzato il tenore letterale dell’istanza, la sua proposizione collettiva da quaranta soggetti e l’oggetto massivo: elementi che confermano la finalità di controllo generalizzato e ne determinano l’inammissibilità ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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