Accordi di prossimità e premi retribuiti: materie tassative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13772 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi di prossimità, l’art. 8 d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, individua in modo tassativo le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione che possono formare oggetto di specifiche intese. Il profilo della retribuzione e delle attribuzioni patrimoniali non rientra, come tale, tra tali materie. Ne consegue che un accordo collettivo aziendale, che non si inserisca in modo contestuale in una delle materie tassativamente tipizzate, non è idoneo a modificare in peius il trattamento retributivo previsto dal contratto individuale di lavoro, che può essere disposto solo dal singolo lavoratore secondo la disciplina lavoristica. La mancata considerazione di una prospettata condotta di adesione del lavoratore alla variazione contrattuale non integra l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Ad alcuni lavoratori era stato riconosciuto, in sede di opposizione allo stato passivo, il credito a titolo di premio di collaborazione, ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
La società, in amministrazione straordinaria, sosteneva invece che il premio fosse stato trasformato dagli accordi collettivi aziendali del 12 luglio 2013 e del 12 giugno 2018, che lo avevano condizionato al raggiungimento di obiettivi aziendali. Di qui il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, che aveva accolto l’opposizione dei lavoratori.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 8 d.l. n. 138/2011, sostenendo che la materia retributiva rientri tra quelle affidate alle intese di prossimità, in particolare nella previsione relativa alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.
La Corte ritiene il motivo infondato. L’affermazione del giudice di merito, secondo cui il profilo della retribuzione non rientra come tale nelle materie di operatività della norma, è giuridicamente corretta. Le materie del comma 2 dell’art. 8 vanno intese come tassative e rigorosamente tipizzate: soltanto un intervento contestuale della fonte collettiva di prossimità in una di esse poteva ridisegnare il premio di collaborazione.
Non pertinenti risultano i precedenti richiamati dalla ricorrente. La Cass., sez. lav., n. 33131 del 2021 riguardava una diversa fattispecie di riduzione retributiva e la Cass., sez. lav., n. 19660 del 2019 non ha affermato che i contratti di prossimità possano in generale derogare alla retribuzione contrattuale.
Quanto al secondo motivo, il giudice di merito aveva accertato che il premio trovava fonte nel contratto individuale di lavoro e non in una fonte collettiva, non essendo legato ad alcun risultato. Tale previsione individuale non era derogabile dall’accordo aziendale, giusta l’art. 2077 c.c..
La Corte esclude, infine, che possa configurarsi l’omesso esame di un fatto storico, richiamando Sez. un. n. 8053 del 2014: la ricorrente fa valere non un fatto, ma la mancata valutazione degli effetti di una prospettata adesione dei lavoratori all’accordo sindacale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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