Esenzione TASI per immobili di culto e abitazione dei religiosi (Cass. civ. Sez. V n. 32602 del 14.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, applicabile anche alla TASI, riguarda gli immobili dell’ente ecclesiastico destinati allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all’art. 16, lett. a), legge n. 222/1985, compresa l’abitazione dei membri della comunità religiosa. Tale destinazione integra un’attività non commerciale, riconducibile alla formazione del clero e dei religiosi, nonché alla funzione ricettiva di ospitalità e accoglienza. In presenza di attività tutte esenti, l’uso promiscuo e differenziato delle porzioni del complesso immobiliare non assume rilievo. La valutazione delle prove e della loro concludenza è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio, che aveva rigettato il suo appello in tema di impugnazione di un avviso TASI 2014 relativo alla sede di un ente ecclesiastico in Roma. Il giudice di secondo grado, in doppia conforme, aveva confermato l’esito di primo grado, riconoscendo i presupposti dell’esenzione.

Il Comune articola tre motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di norme tributarie e processuali. L’ente ecclesiastico, costituitosi con controricorso, eccepisce l’inammissibilità del ricorso e ne chiede comunque il rigetto, domandando la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. e depositando memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando infondata l’eccepita inammissibilità. La questione del giudicato con le precedenti decisioni, anche della Cassazione, è un profilo di fatto che attiene al merito della controversia, non una questione di ammissibilità.

Nel merito, i motivi — trattati unitariamente per connessione logica — sono infondati. Essi prospettano le questioni solo in astratto, senza confrontarsi con le motivazioni delle decisioni di merito, e richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto e del quadro probatorio non consentita in questa sede. Sotto tale profilo si palesano finanche inammissibili.

La sentenza impugnata, in linea con la decisione di primo grado in doppia conforme, evidenzia che dall’analisi dettagliata delle prove emerge la sussistenza dei presupposti dell’esenzione dell’imposta ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, rilevante anche per l’IMU e per il tributo in questione. Il ricorso non contesta nel merito l’analisi delle prove documentali, così come ricostruite e valutate dai giudici territoriali.

I giudici di merito hanno ritenuto che l’ente abbia fornito la prova, posta a suo carico, dello svolgimento nei locali in questione di attività di culto ovvero di abitazione di religiosi, sempre nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente. Né, in presenza di attività tutte comunque esenti, può rilevare l’uso promiscuo e differenziato delle varie porzioni del complesso immobiliare.

La Corte richiama il proprio precedente — Cass. n. 7980 del 2022, con principi valevoli anche in ambito TASI — secondo cui l’esenzione spetta all’ente ecclesiastico per l’immobile destinato ad abitazione dei membri della comunità religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione di un’unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari. Tale destinazione comporta lo svolgimento di un’attività non commerciale diretta alla formazione del clero e dei religiosi, oltre alla funzione ricettiva inclusa nell’esenzione. Nel richiamo sono menzionate anche Cass. n. 26654/2009 e, con riferimento alle parti in causa, Cass. n. 19180/2019. Si tratta, conclude la Corte, di questione di fatto e di valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità, come affermato da Sez. II, ordinanza n. 21187 dell’08.08.2019.

La Corte esclude infine la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., poiché il Comune ha comunque prospettato violazioni di legge in un caso caratterizzato da margini di controvertibilità, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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