Notifica a mezzo posta: perfezionamento con compiuta giacenza della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 6853 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, quando dall’avviso di ricevimento risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente immesso l’avviso nella cassetta postale e restituito l’atto al mittente, la notifica si perfeziona con il decorso di dieci giorni senza che il destinatario abbia curato il ritiro del piego. In tali casi opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., avendo la notifica raggiunto il suo scopo. La produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce prova indefettibile del presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento, che da provvisorio diviene definitivo. L’assenza del destinatario non può essere arbitra di un numero indefinito di avvisi.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento. La raccomandata era inviata al domicilio dichiarato; stante l’assenza del destinatario, l’agente dava notizia del tentativo e del deposito con apposita raccomandata, anch’essa recapitata all’indirizzo con annotazione dell’assenza e dell’immissione dell’avviso nella cassetta.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, lamentando l’inesistenza della notifica per violazione degli artt. 148 e 149 cod. proc. civ., legge n. 890/1982 e artt. 42 e 60 d.P.R. n. 600/1973. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile per tardività; la CTR, in sede d’appello, accoglieva il gravame ritenendo che la mancata ricezione della raccomandata informativa comportasse la nullità della notifica e che il ricorso avesse effetto sanante, escludendo la decadenza dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546/1992 e falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc. civ., art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 8 legge n. 890/1982. La Corte esamina dapprima il secondo motivo, ritenendolo fondato.
La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 10012/2021. È vero che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce prova del presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento, che da provvisorio diviene definitivo. Nella fattispecie, però, è incontroverso che l’Agenzia ha prodotto sia la raccomandata originaria sia quella con cui era stata data notizia del deposito, in cui era annotata l’assenza del destinatario e l’immissione dell’avviso in cassetta.
Il destinatario, nuovamente assente, non ha curato il ritiro nei dieci giorni successivi. Richiamando Cass. sez. 6-5, ord. n. 8895 del 2022, la Corte ribadisce che, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, opera la presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ. La notifica deve pertanto ritenersi validamente perfezionata al compimento dei dieci giorni, in data 16 maggio 2013.
La lettura della CTR, non autorizzata dalla pronuncia delle Sezioni Unite, finirebbe per rendere l’assenza del destinatario arbitra di un numero indefinito di avvisi, contro ogni logica. All’accoglimento del secondo motivo consegue la fondatezza del primo: il ricorso di primo grado, proposto oltre il termine perentorio dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, è inammissibile, decorrendo il termine dalla notifica perfezionata al 16 maggio 2013.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., restando precluso al giudice tributario l’esame dei motivi nel merito. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità, liquidate in dispositivo, poste a carico dell’intimato.
Nota della Redazione
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