Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte (Cass. civ. Sez. III n. 20789 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell’adunanza in camera di consiglio e accettata dalla controparte con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. In tal caso non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, per effetto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. La pronuncia di estinzione, non essendo di rigetto, inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 e dunque non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione di prime cure, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dai congiunti della vittima per il decesso avvenuto a seguito di un incidente stradale, previo riconoscimento di un concorso di colpa della vittima stessa nella misura del 50%. Il ricorso è affidato a quattro censure avverso la pronuncia di appello.
Nelle more del giudizio di legittimità, e precisamente con atto depositato prima dell’adunanza camerale fissata per la trattazione, il ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese. La rinuncia è stata accettata dalla controparte con dichiarazione contestuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia è stata sottoscritta dal procuratore speciale dell’ente ricorrente e che l’accettazione proveniente dai controricorrenti è parimenti assistita da analoga sottoscrizione. Sussistono pertanto i requisiti soggettivi richiesti dalla norma processuale perché l’atto possa produrre l’effetto estintivo.
La fattispecie è ricondotta espressamente alla disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ., che regola l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, formula correttamente adottata in luogo di una pronuncia di rigetto o di inammissibilità.
Quanto alle spese, la Corte dà atto che non vi è luogo a provvedere, in applicazione del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. Il tenore estintivo della decisione esclude l’operatività della norma sanzionatoria in materia di contributo unificato.
Il Collegio precisa che, proprio perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Viene quindi escluso l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Nota della Redazione
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