Fideiussore consumatore e nullità consumeristica rilevabile d’ufficio in ogni stato (Cass. civ. Sez. I n. 33348 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della clausola abusiva inserita in un contratto del consumatore è eccezione in senso lato, sicché la sua deduzione non è preclusa dal maturare delle preclusioni assertive e probatorie. Spetta al professionista, non al garante, l’onere di provare lo svolgimento di una trattativa individuale, seria e effettiva idonea a escludere la vessatorietà, nonché l’eventuale natura non consumeristica del fideiussore. I requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica si valutano con esclusivo riferimento al contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale. Il prospective overruling non è invocabile quando il mutamento giurisprudenziale riguardi norme sostanziali.

Il Fatto

Il fideiussore di un mutuo rimasto inadempito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della banca, contestando, tra l’altro, la validità della garanzia prestata e l’interesse della creditrice all’escussione, stante l’ipoteca rilasciata da una terza datrice.

Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte di appello, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, accoglieva il gravame e revocava il decreto, dichiarando la nullità della clausola n. 5.7 della fideiussione per contrarietà alla disciplina consumeristica, previo riconoscimento in capo all’appellante della qualifica di consumatore. Avverso tale pronuncia la cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto esaminato il profilo processuale. La questione di nullità consumeristica, osserva la Corte, integra un’eccezione in senso lato, con la conseguenza che la sua proposizione non può ritenersi preclusa dalla scadenza dei termini per le memorie ex art. 183, commi 5 e 6, cod. proc. civ. Del resto, la mancata rilevazione di una nullità di protezione da parte del giudice di merito integra il vizio di omessa pronuncia qualora la relativa questione abbia formato oggetto di specifica domanda o eccezione, come affermato da Cass. n. 923 del 2017.

Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha confermato che l’accoglimento dell’eccezione si fonda sulla natura abusiva della clausola, oltre che sulla qualità di consumatore del garante. Sul punto si delinea un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: il giudice di merito ha rilevato che non erano emersi elementi dai quali desumere che la garanzia personale fosse espressiva dell’esercizio di un’attività imprenditoriale da parte del fideiussore, né che questi ricoprisse un ruolo nella gestione della ditta individuale facente capo al padre.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15; Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15) e di legittimità (Cass. Sez. U. n. 5868 del 2023; Cass. n. 742 del 2020), secondo cui nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento alle sole parti di esso, senza considerare il contratto principale. È quindi consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che spetta al professionista dimostrare l’esistenza di una trattativa individuale caratterizzata dai requisiti di serietà ed effettività, quale presupposto di esclusione della vessatorietà (Cass. n. 24262 del 2008). Nel caso concreto tale prova non risulta fornita. Né la ricorrente ha dedotto che le sia stata negata la possibilità di offrirla a fronte della proposizione dell’eccezione.

Infine, il Collegio ha escluso l’invocabilità del prospective overruling, perché il tema della prova della qualità di consumatore in capo al fideiussore non integra una questione processuale e il rimedio non si applica ai mutamenti giurisprudenziali concernenti norme sostanziali (Cass. Sez. I n. 4085 del 2024; Cass. Sez. III n. 31681 del 2024; Cass. Sez. III n. 25481 del 2025). Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma in favore della controricorrente, nonché al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi degli art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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