Accordo ex art. 11 l. 241/1990 impugnabile solo se attuale il pregiudizio (TAR Marche n. 531 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli accordi procedimentali di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 sono astrattamente impugnabili e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’impugnazione è però condizionata alla sussistenza di un interesse ad agire concreto, attuale e personale. Quando l’accordo si limita a definire un percorso procedimentale complesso e ad esito incerto, con passaggi essenziali ancora da compiere, non emerge alcun pregiudizio effettivo e attuale. Il ricorso proposto avverso tale atto è pertanto inammissibile per carenza di interesse. L’eventuale lesione resta meramente ipotetica e futura, collegata all’adozione di provvedimenti successivi non ancora emanati.
Il Fatto
Il Comune di Fano e una società privata hanno stipulato un accordo procedimentale finalizzato a valutare le condizioni per una permuta tra due aree: l’area comunale denominata “Chiaruccia” e l’area privata denominata “Ex Zuccherificio”. L’accordo è stato preceduto da una delibera del Consiglio Comunale.
Il percorso prevede la stima dei beni da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’esatta individuazione e valorizzazione urbanistica in variante al PRG, interventi di bonifica e l’eventuale stipula dell’atto notarile di permuta. Un gruppo di ricorrenti ha impugnato sia la delibera consiliare sia l’accordo davanti al TAR Marche, deducendo vizi di legittimità e chiedendo il rinvio dell’udienza per proporre motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. Il differimento dell’udienza per motivi aggiunti è ammesso, secondo la prassi del Tribunale, quando l’esigenza è concreta ed attuale. Nel caso specifico l’esigenza di ampliare il thema decidendum è solo futura e ipotetica, poiché non è certo che il procedimento preliminare giunga a compimento con la permuta.
Nel merito, il Tribunale condivide l’eccezione di carenza di interesse ad agire. Gli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990 sono astrattamente impugnabili e la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia l’accordo si limita a definire un percorso ad esito incerto, con passaggi ancora da concludere, primo fra tutti la stima affidata all’Agenzia delle Entrate.
Il Collegio esamina anche le singole censure, che rafforzano la conclusione di prematurità del ricorso. Quanto al conflitto di interessi, gli amministratori citati non hanno partecipato alla discussione e alla votazione della delibera né hanno sottoscritto l’accordo, e non emerge che l’iniziativa del Sindaco abbia avuto peso determinante. Quanto alla permuta, essa non è stata formalizzata e i beni non sono ancora esattamente identificati.
Nessuna variante urbanistica è stata disposta, essendo prevista solo a livello di intenti. Il denunciato difetto istruttorio altro non è che l’insieme dei passaggi procedurali in parte in corso e in parte ancora da avviare. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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