Obbligo di provvedere sull’istanza di revisione prezzi (TAR Calabria n. 1591 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di revisione prezzi, presentata ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, integra gli estremi del silenzio inadempimento, illegittimo per contrasto con i principi di buon andamento e con l’art. 2 della legge n. 241/1990. Il potere di provvedere è doveroso, pur essendo connotato da discrezionalità nell’an e nel quantum; le eccezioni sulla spettanza del diritto non esimono l’amministrazione dal provvedere e vanno riversate nell’eventuale provvedimento negativo, impugnabile nella sede competente. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di servizi in esecuzione di una convenzione Consip e del relativo contratto con l’ASP di Cosenza, presentava, in data 26 novembre 2024, un’istanza di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 sulla base degli indici ISTAT-FOI, chiedendo sia il conguaglio per il periodo trascorso sia l’adeguamento per le forniture future.
L’azienda sanitaria non riscontrava l’istanza. La società adiva, pertanto, il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine di provvedere. L’amministrazione si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione del diritto e l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. per le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo. Tale giurisdizione sussiste sia quando la contestazione attenga alla spettanza del riconoscimento sia quando attenga all’importo quantificato, residuando in capo all’amministrazione, in ogni caso, una sfera di discrezionalità amministrativa nell’an e nel quantum, la cui mediazione rende ammissibile l’azione avverso il silenzio.
Nel merito, il giudice ha rilevato l’assenza di un qualsivoglia riscontro da parte dell’amministrazione all’istanza della società. Tale condotta inerte è stata ritenuta in contrasto con i principi di buon andamento e con l’obbligo generalizzato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Tale obbligo sussiste anche laddove la domanda sia ritenuta irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo la pubblica amministrazione rimanere inerte.
Il Tribunale ha quindi precisato che le eccezioni di natura sostanziale sollevate dall’ASP, relative alla prescrizione o alla spettanza della revisione, risultano inconferenti nella presente sede, ove rileva esclusivamente la mancata adozione del provvedimento conclusivo. Tali questioni potranno essere approfondite in sede procedimentale e riversate nell’atto finale, la cui eventuale natura negativa sarà sindacabile nella sede competente.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando all’ASP di concludere il procedimento entro trenta giorni e nominando, per il caso di persistente inadempienza, un Commissario ad acta nella figura del Prefetto di Cosenza.
Nota della Redazione
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