Licenza straordinaria di trasferimento al militare selezionato per concorso interno (TAR Marche n. 534 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al militare che cambi sede di servizio all’esito di una procedura concorsuale interna, riservata a personale già in servizio e finalizzata a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, compete la licenza straordinaria speciale di trasferimento di cui all’art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, quando lo spostamento integri un trasferimento d’ufficio e non una prima assegnazione al termine dell’iter formativo. La circostanza che la nuova destinazione sia qualificata dall’Amministrazione come “prima assegnazione per transito di categoria” non è decisiva, se la selezione si è svolta nell’ambito di un rapporto d’impiego già esistente e mai interrotto. Restano fermi, quali ulteriori presupposti, la distanza tra le sedi e le esigenze di trasloco o riorganizzazione familiare.
Il Fatto
Il ricorrente è un militare in servizio nell’Esercito. Dopo aver partecipato a una procedura selettiva interna, è stato trasferito a un nuovo reparto, ubicato in una sede diversa da quella di provenienza.
Notificata la nuova destinazione, ha chiesto la licenza straordinaria speciale di trasferimento, allegando il contratto di locazione di un magazzino nel quale aveva riposto le masserizie nel periodo di precedente servizio e rappresentando l’esigenza di trasportarle presso la nuova sede. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza con determinazione del 30 maggio 2023, sul rilievo che al personale destinatario di un provvedimento di prima assegnazione l’indennità non compete; a fondamento ha richiamato una nota del luglio 2021 dello stato maggiore dell’Esercito. Il militare ha impugnato la determinazione davanti al TAR, deducendo la falsa applicazione della normativa di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso. Il motivo ruota attorno all’art. 48, comma 2, del d.P.R. n. 395/1995, che commisura la licenza straordinaria speciale all’occorrenza di un trasferimento del personale per esigenze di trasloco o di riorganizzazione familiare presso la nuova sede, e all’art. 2, lett. f) della Circolare del 4 giugno 2012 del Ministero della difesa.
La Circolare chiarisce che la licenza va concessa anche al militare ammesso a diverso ruolo o promosso a grado superiore a seguito di concorso riservato, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella prestazione del servizio e il militare sia trasferito d’autorità a una sede diversa da quella assegnata nel ruolo o grado precedente. In tali ipotesi il movimento verso l’ente di impiego è da qualificare come trasferimento e non come prima assegnazione al termine dell’iter formativo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa: Adunanza Plenaria n. 23 del 2011 e n. 1 del 2016, Cons. Stato, sez. I, n. 621 del 2024, sez. II, n. 3968 del 2025, nn. 875 e 10534 del 2023 e, da ultimo, sez. II, n. 2048 del 12 marzo 2026. Da tale indirizzo ricava che è d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse, senza che rilevino l’assenso o la disponibilità dell’interessato.
Da qui i presupposti dell’indennità: selezione del prescelto mediante procedura concorsuale interna, riservata ai soli militari, nell’ambito di un rapporto d’impiego già esistente e mai interrotto, finalizzata in via primaria alla migliore organizzazione degli uffici; distanza tra sede di provenienza e nuova destinazione superiore a dieci chilometri, secondo un orientamento più rigoroso con sedi in Comuni diversi. Tutti i requisiti sussistono nella specie: la selezione è stata bandita per esigenze organizzative e di servizio, non per rispondere a domande individuali di trasferimento; è stata riservata ai militari già in servizio; non ha costituito esito di prima assegnazione né ha comportato soluzione di continuità nel rapporto; la distanza tra le sedi supera i dieci chilometri.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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