Contagio da trasfusione ed epatite C: la sentenza deve spiegare come la concausa abbia inciso sul risarcimento, non solo sulla percentuale di invalidità (ord. 31842/2025)

Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 18 novembre 2025 (dep. 5 dicembre 2025), n. 31842 (Pres. Rubino, Rel. Giraldi) – R.G. 245/2024

I fatti

Gli eredi di un paziente contagiato dal virus HCV nel corso di emotrasfusioni praticate nel 1987, deceduto nel 2000 per le complicanze di una cirrosi epatica scompensata, agiscono contro la Regione Emilia Romagna e il Commissario liquidatore della disciolta U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia per il risarcimento dei danni. Dopo un primo giudizio di merito favorevole, una riforma in appello, un annullamento in Cassazione per motivazione apparente e un giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bologna accoglie la domanda risarcitoria, riconoscendo il nesso causale tra le trasfusioni, il contagio e il decesso, ma individuando nell’etilismo del paziente un fattore concausale, di cui tiene conto ai fini della liquidazione fissando la percentuale di invalidità permanente al 25% (anziché il 100% indicato da una perizia di parte) e liquidando complessivamente circa 98.500 euro agli eredi.

Il ricorso delle compagnie assicuratrici

Preliminarmente, gli eredi eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, avendo le parti sottoscritto nel 2023 una scrittura transattiva relativa al recupero delle spese di lite. La Cassazione respinge l’eccezione: l’accordo riguardava solo i capi della sentenza relativi alle spese processuali, faceva espressamente salvo il ricorso per cassazione già pendente e non incideva sul capo relativo all’accertamento e liquidazione del danno.

Nel merito, le compagnie assicuratrici lamentano la violazione degli artt. 1227 e 1223 c.c. e dei principi sulla causalità giuridica, per avere la Corte d’appello omesso di spiegare in che misura il fattore concausale (l’etilismo) avesse concretamente inciso sulla quantificazione del risarcimento, essendosi limitata a menzionarlo tra i parametri considerati per fissare la percentuale di invalidità.

La decisione

Il motivo è fondato. La Cassazione ribadisce la distinzione tra causalità materiale (che imputa l’intero evento di danno all’autore della condotta illecita, anche in presenza di concause naturali indipendenti, ex art. 41 c.p.) e causalità giuridica (che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., seleziona quali conseguenze dannose siano risarcibili, tenendo conto anche dell’efficienza delle concause). La causa concorrente naturale — quando la sua incidenza resti incerta — non esclude né riduce l’obbligo risarcitorio per intero, ma va valutata solo ai fini della liquidazione del danno, non della determinazione del grado di invalidità (che va sempre calcolato sulla base della menomazione complessiva accertata in concreto).

Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello si è limitata a richiamare genericamente il “complesso quadro clinico” e a giustificare la percentuale del 25% con l’alternanza di periodi di benessere e di degenza, senza mai spiegare quale fosse stata la concreta incidenza dell’etilismo sulla liquidazione delle conseguenze dannose sul piano della causalità giuridica. Tale carenza motivazionale integra una violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), riguardando l’individuazione del criterio giuridico per selezionare le conseguenze risarcibili, non un mero apprezzamento di fatto.

Quando la produzione di un evento dannoso appaia riconducibile alla concomitanza tra la condotta del sanitario e un fattore naturale preesistente nel danneggiato, il giudice deve prima accertare, sul piano della causalità materiale, che l’evento sia interamente ascrivibile all’autore della condotta illecita, per poi valutare, sul piano della causalità giuridica, la diversa efficienza delle concause ai fini della sola liquidazione — ma quando la misura dell’apporto della concausa naturale resti incerta, tutte le conseguenze dannose vanno imputate per intero all’autore della condotta.

L’esito

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Perché questa decisione conta, in pratica

Nelle cause di responsabilità sanitaria in cui compaiono fattori concausali riconducibili al paziente (patologie pregresse, abitudini di vita), non basta che il giudice li menzioni genericamente per giustificare una riduzione del risarcimento: deve spiegare, con un percorso logico verificabile, quale sia stata la loro concreta incidenza sulla liquidazione — altrimenti, se l’apporto della concausa resta indimostrato con precisione, il danno va risarcito per intero.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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