Responsabilità sanitaria: provato il nesso causale, spetta al medico e alla struttura dimostrare l’esatto adempimento; e la responsabilità è solidale (Cass. 9055/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 9055/2026, pubblicata il 10 aprile 2026 (R.G.N. 20742/2023) — camera di consiglio del 4 marzo 2026, Presidente Chiara Graziosi, Relatore Marco Dell’Utri.
Il principio di diritto
Una volta emerso e provato, sul piano presuntivo, il nesso causale tra l’intervento sanitario e l’evento dannoso, non spetta al paziente dimostrare l’inesatto adempimento della obbligazione professionale, ma spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l’esatto adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., di avere eseguito la prestazione in modo corretto, attenendosi alle regole tecniche proprie della professione esercitata (principio ribadito richiamando Cass. n. 10050/2022).
Il fatto
In un giudizio di rinvio — a seguito di una precedente pronuncia di legittimità (Cass. n. 10050/2022) — la Corte d’appello di Genova aveva confermato la condanna solidale del medico e dell’azienda sanitaria locale al risarcimento dei danni patiti dai genitori in conseguenza dell’aborto subito dalla paziente a seguito di un intervento di amniocentesi colposamente eseguito (con tre prelievi consecutivi di liquido amniotico) alla quindicesima settimana di gravidanza. Il medico ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La motivazione
I primi due motivi — con cui il medico tornava a contestare il nesso di causalità e l’incidenza della condotta della paziente — sono dichiarati inammissibili. Il nesso causale tra l’intervento e l’evento dannoso era già stato accertato con carattere di definitività dalla precedente pronuncia di legittimità e confermato dal giudice del rinvio; il ricorrente si è sottratto all’onere di confrontarsi con tale accertamento. La Corte ribadisce la regola sull’onere della prova nella responsabilità sanitaria: provato (anche in via presuntiva) il nesso causale tra l’intervento e il danno, non tocca al paziente dimostrare l’inesatto adempimento, ma al professionista e alla struttura dimostrare di aver eseguito la prestazione con la diligenza qualificata dell’art. 1176, secondo comma, c.c., anche in relazione al numero dei prelievi effettuati.
Il terzo motivo — con cui si contestava la condanna solidale del medico con la struttura (artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, c.c.) — è infondato. Nel regime anteriore alla c.d. legge Gelli, il medico è chiamato a rispondere direttamente nei confronti del paziente in ragione del contatto sociale qualificato (richiamata Cass. n. 19670/2016). A fronte di un danno provocato a terzi da due soggetti — il medico e la struttura — questi rispondono solidalmente verso il creditore, salvo eventuali rivalse interne da parte di chi abbia corrisposto l’intero.
Esito: rigetta il ricorso.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma due punti fermi in materia di responsabilità sanitaria. Sul riparto dell’onere probatorio: al paziente basta allegare un inadempimento qualificato idoneo a causare il danno e provare, anche per presunzioni, il nesso causale tra intervento ed evento; è poi il medico — e la struttura — a dover dimostrare l’esatto adempimento secondo la diligenza qualificata. Sulla solidarietà: medico e struttura rispondono in solido verso il danneggiato, sicché l’accertamento del contributo paritario delle rispettive responsabilità rileva solo nei rapporti interni di rivalsa e non riduce l’obbligazione verso il paziente. Rilievo diretto nel contenzioso su danni da prestazioni mediche relative a fatti anteriori alla legge Gelli, e monito sui limiti del giudizio di rinvio: ciò che è stato accertato in via definitiva dalla Cassazione sul nesso causale non può essere rimesso in discussione.
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