Acquiescenza al diniego di sanatoria preclude le censure sull’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 6426 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquiescenza al diniego definitivo di accertamento di conformità, non impugnato nei termini, determinata dal consolidarsi di un giudicato amministrativo sostanziale, preclude la possibilità di contestare l’abusività dell’opera in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, che ne costituisce atto consequenziale. L’ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato, non soggetto a termini decadenziali e insuscettibile di essere inficiato dal mero trascorrere del tempo, in difetto di affidamenti qualificati meritevoli di tutela. L’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è in re ipsa e coincide con il ripristino della legalità violata, senza necessità di motivazione ulteriore. Non è necessario che l’ordinanza alleghi elaborati grafici o indichi l’area suscettibile di futura acquisizione, trattandosi di elementi propri del successivo provvedimento di accertata inottemperanza ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La vicenda riguarda un intervento edilizio realizzato su terreno a destinazione agricola nel territorio di un Comune sardo. Nel 2007 la polizia municipale accertava la presenza di un fabbricato privo di titolo edilizio, consistente in un manufatto rettangolare in muratura portante. Seguiva l’ordinanza di sospensione dei lavori e, dopo la presentazione di istanze di accertamento di conformità e il parere negativo della commissione edilizia, veniva emessa una prima ordinanza di demolizione, poi annullata dal TAR Sardegna n. 98/2017 per mancata previa definizione dell’istanza di sanatoria.

In esecuzione della decisione, l’amministrazione adottava il diniego definitivo dell’accertamento di conformità, non impugnato, e quindi una nuova ordinanza di demolizione. Il ricorso avverso quest’ultima era respinto dal TAR Sardegna con sentenza n. 920/2023. Gli appellanti proponevano quindi appello per la riforma integrale della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Rileva che il diniego definitivo di accertamento di conformità non è stato impugnato nei termini, con conseguente formazione di un giudicato amministrativo sostanziale. Da ciò deriva che le censure volte a rimettere in discussione l’abusività dell’opera sono inammissibili, perché l’ordine di demolizione costituisce atto consequenziale rispetto al diniego consolidato. La sentenza appellata ha correttamente escluso la necessità di una rinnovazione istruttoria, in assenza di sopravvenienze idonee a incidere sulla valutazione già compiuta.

Nel merito, la Corte rigetta la censura relativa al decorso del tempo. L’ordine di demolizione è atto vincolato, non soggetto a termini decadenziali, e il mero trascorrere degli anni non lo inficia in difetto di affidamenti qualificati, nella specie insussistenti anche per l’intervenuto contenzioso e la pendenza delle istanze di sanatoria. La sequenza procedimentale conferma la completezza dell’azione amministrativa.

Quanto alla mancata allegazione di planimetrie, il Collegio osserva che l’opera è descritta con riferimento a dimensioni, tipologia costruttiva e localizzazione catastale e urbanistica. Richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 2316 del 2026, secondo cui l’individuazione dell’area da acquisire ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è elemento essenziale dell’ordinanza di demolizione, ma del successivo provvedimento di accertata inottemperanza.

La Corte esclude inoltre la necessità di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico e di una specifica comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura doverosa del potere repressivo. Infine, ritiene infondate le censure sulla responsabilità dei proprietari, che hanno partecipato attivamente alla vicenda, nonché sulla disparità di trattamento e sulla mancata inclusione dell’area nel piano di risanamento, non emergendo alcun affidamento qualificato. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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