Atto endoprocedimentale non impugnabile e doppia conformità nel condono edilizio (Cons. Stato n. 6428 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che assegna il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha natura endoprocedimentale ed è privo di autonoma lesività: esso non è impugnabile separatamente dal provvedimento finale. Ne consegue la corretta declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo atto endoprocedimentale. Il rilascio dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la dimostrazione della c.d. doppia conformità, ossia la conformità dell’opera alle norme urbanistiche vigenti al momento della realizzazione e a quelle vigenti al momento della domanda. Tale prova incombe sul richiedente e non può essere sostituita dalla prospettazione di un progetto di demolizione parziale e riqualificazione, che non attesta la conformità attuale del bene.

Il Fatto

Il proprietario di un fabbricato sito nel territorio comunale aveva presentato, nel dicembre 2004, due distinte istanze di condono edilizio per manufatti realizzati in difformità dal titolo edilizio. Con provvedimento del 2019, notificato l’8 luglio 2019, il competente ufficio comunale esprimeva i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, assegnando un termine per osservazioni.

L’atto veniva impugnato davanti al TAR Campania – sezione staccata di Salerno, insieme alla relazione istruttoria e ai verbali di polizia giudiziaria. Successivamente il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, rimasta silente e dunque rigettata per silentium, con motivi aggiunti. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso principale, qualificando l’atto come preavviso di rigetto, e respingeva i motivi aggiunti per difetto di prova della doppia conformità. Proponeva appello il soccombente; il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si censura la qualificazione dell’atto impugnato come mero preavviso di rigetto. Dalla lettura del provvedimento emerge che l’Amministrazione ha espressamente assegnato un termine di dieci giorni per osservazioni, tipico della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Da ciò discende la natura endoprocedimentale dell’atto, privo di immediata lesività.

Secondo l’orientamento consolidato richiamato, gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, se non unitamente al provvedimento finale. Correttamente, pertanto, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Le ulteriori censure volte a contestare l’affermazione sulla mancata ultimazione delle opere entro il termine previsto dalla l. n. 326/2003 e dalla l.r. Campania n. 10/2004 sono dichiarate inammissibili per carenza di interesse, essendo il ricorso principale già inammissibile.

Quanto al rigetto dei motivi aggiunti, il Collegio ricorda che l’accertamento di conformità è subordinato alla dimostrazione della c.d. doppia conformità ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 (già art. 13, l. n. 47/1985), come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 1221 del 2026: conformità alle norme urbanistiche vigenti al momento della realizzazione e conformità alle norme vigenti al momento della domanda.

Pur incombendo sul richiedente tale dimostrazione, l’appellante non ha fornito prova adeguata. La prospettazione di un progetto di demolizione parziale e riqualificazione non è sufficiente, non sostituendo il requisito della conformità attuale del bene. Il Collegio respinge pertanto l’appello, senza statuizione sulle spese. L’istanza istruttoria volta a ordinare il deposito di tutti gli atti impugnati è respinta, in quanto priva di rilevanza e utilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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