Dissenso costruttivo in materia paesaggistica e opzione zero della Soprintendenza (TAR Campania n. 1729 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Soprintendenza chiamata a rendere il parere di compatibilità paesaggistica non può opporre un diniego meramente ostativo, ma deve esprimere un dissenso costruttivo, indicando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa superare il vaglio. L’opzione zero è strumento del tutto residuale, utilizzabile solo dopo aver concretamente esaminato, nel contraddittorio con il privato, la possibilità di realizzare l’intervento con modalità diverse e meno impattanti. Il diniego che ometta tali indicazioni viola il principio di leale collaborazione ed è illegittimo. Il parere contrario può invece fondarsi sulla contrarietà dell’intervento a un vincolo puntuale imposto dal PUT, poiché in tal caso è lo stesso legislatore a compiere la valutazione dell’interesse paesaggistico, senza residuo spazio di discrezionalità tecnica.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una struttura ricettiva in Amalfi, ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale, che negavano l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di manufatti amovibili di carattere stagionale sulla copertura dell’edificio. Con ordinanza n. 139 del 3 aprile 2025 il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando il fumus sia per la natura amovibile di talune opere sia per la violazione del dissenso costruttivo. All’esito del riesame la Soprintendenza ha confermato il diniego, che la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’atto originario superato dal nuovo parere adottato in esito al riesame. Il Collegio richiama il principio per cui l’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo ma espressione di una funzione amministrativa, trasferisce l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto sostituito a quello del nuovo provvedimento.

Sui motivi aggiunti, il TAR respinge la censura di tardività del parere: il termine di quarantacinque giorni fissato dall’ordinanza cautelare per il riesame non ha natura perentoria, ma funzione sollecitatoria. Respinge anche la doglianza di violazione del giudicato cautelare, poiché il remand restituisce alla P.A. l’intero potere decisionale e non preclude una determinazione di analogo contenuto.

Nel merito, il Collegio ritiene non pienamente condivisibili alcuni rilievi della Soprintendenza, come quelli sul mutamento di destinazione d’uso e sulla natura architettonicamente rilevante delle volte estradossate. Tuttavia, in linea con il consolidato orientamento sulla valutazione unitaria e complessiva delle opere, conferma la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, incompatibile con il PUT dell’area sorrentino-amalfitana, che in zona 1b non consente interventi della specie.

È invece fondato il motivo sulla violazione del dissenso costruttivo. La Soprintendenza, ritenendo la incompatibilità radicale, ha opposto l’opzione zero senza indicare alcun accorgimento tecnico o modifica progettuale. Per il TAR tale condotta viola il principio di leale collaborazione, a maggior ragione in presenza di opere in parte amovibili e della disponibilità del ricorrente a emendare il progetto. L’opzione zero è rimedio residuale, esperibile solo dopo aver verificato in concreto soluzioni meno impattanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *