Acquiescenza parziale e motivazione apparente nel leasing nautico (Cass. civ. Sez. V n. 20388 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IVA relativo a contratti di leasing nautico, è affetta da motivazione apparente, e come tale nulla ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello che, senza distinguere tra i contratti oggetto dell’originaria ripresa e quelli per i quali l’Ufficio ha proposto impugnazione, affermi la piena legittimità di tutti gli avvisi di accertamento e ometta di chiarire il regime IVA applicabile ai rapporti non attinti da acquiescenza. L’acquiescenza parziale dell’Amministrazione alla sentenza di primo grado determina infatti un giudicato parziale sui rilievi non appellati, che il giudice di secondo grado non può ignorare. L’anomalia motivazionale rileva in cassazione solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza grafica della motivazione, secondo la nozione delineata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016.
Il Fatto
La società contribuente, incorporante della società di leasing, impugnava distinti avvisi di accertamento relativi a IVA e sanzioni per gli anni d’imposta 2005 e 2006. L’Ufficio aveva recuperato l’imposta su alcuni contratti di leasing nautico, riqualificandoli come compravendite, ovvero contestando il difetto del requisito di extraterritorialità delle imbarcazioni e la mancata prova dell’utilizzo al di fuori delle acque comunitarie.
La CTP accoglieva i ricorsi riuniti. La CTR Lombardia accoglieva poi l’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarando la piena legittimità degli avvisi. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente, per il loro carattere assorbente, il sesto e il nono motivo, dichiarandoli fondati e connessi. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 329 e 326 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR affermato la legittimità integrale degli avvisi senza considerare l’acquiescenza espressa dell’Agenzia a una parte della sentenza di primo grado.
La Corte ricostruisce la fattispecie: l’Ufficio aveva proposto appello solo con riferimento ad alcuni dei contratti contestati, come dallo stesso puntualizzato nel controricorso. La CTR, invece, ha ritenuto che l’impugnazione riguardasse tutti i contratti, concludendo per la piena legittimità degli avvisi, senza considerare il giudicato parziale per acquiescenza formatosi sui rapporti non appellati.
Quanto alla motivazione apparente, il giudice di appello non ha distinto tra i vari tipi di rilievi contestati, limitandosi ad affermare la corretta riqualificazione dei contratti in compravendite. Dagli atti di parte emerge invece che l’Amministrazione aveva contestato tre tipi di rilievi: la riqualificazione di taluni contratti con applicazione dell’aliquota ordinaria, il difetto di extraterritorialità di alcuni canoni, e l’applicazione dell’IVA ordinaria per il solo anno 2005 per dimostrata permanenza in acque comunitarie.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, concernente l’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Deve trattarsi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016).
Nel caso concreto la CTR ha concluso con argomentazione contraddittoria e incomprensibile, senza chiarire quale regime IVA fosse applicabile ai rapporti per i quali l’Agenzia non aveva prestato acquiescenza. L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione. La Corte accoglie quindi il sesto e il nono motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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