Revocazione in Cassazione: errore di fatto solo se non controverso (Cass. civ. Sez. V n. 10314 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della pronuncia della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., presuppone un errore di fatto inteso come errore di percezione o mera svista materiale, tale da indurre il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che gli atti e i documenti di causa escludono o accertano in modo incontestabile. L’errore revocatorio richiede il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali, e non concerne un fatto discusso dalle parti e trattato nella pronuncia. Il discrimine rispetto all’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di attività valutativa. Non è configurabile la revocazione quando l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e di conseguente pronuncia, a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per la revocazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., dell’ordinanza con cui la Corte aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Quest’ultima aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato l’impugnazione degli avvisi di liquidazione e intimazione di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto agli eredi la maggiore imposta conseguente all’omessa denuncia di un bene ritenuto compreso nell’asse ereditario, in quanto venduto nel semestre precedente la morte del de cuius.

L’Agenzia delle entrate, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’altro erede sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto in cui il Collegio sarebbe incorso, per aver ritenuto inesistente la sopravvenuta impossibilità fisica a sottoscrivere l’atto di vendita nel corso del semestre precedente la morte del de cuius.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’ammissibilità dell’istanza di revocazione di una propria pronuncia presuppone un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultato invece incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti e ai documenti di causa (Cass. n. 442 del 2018). L’errore revocatorio postula il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza, l’altra dagli atti processuali.

Il discrimine tra errore revocatorio ed errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza dell’attività di valutazione che rappresenta il tratto distintivo del secondo (Cass. Sez. Un. n. 31032 del 2019). Ne consegue che il fatto oggetto della supposizione non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; non è dunque configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e di pronuncia, a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. n. 9527 del 2019; Cass. n. 27094 del 2011).

Su queste basi il motivo è inammissibile per difetto di decisività, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia impugnata. La Corte rileva che l’ordinanza impugnata non aveva negato la dedotta impossibilità psico-fisica del de cuius a sottoscrivere l’atto di vendita: aveva invece ritenuto inammissibili le censure per carenza di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., avendo il ricorrente omesso di trascrivere il contenuto dei documenti sanitari e di indicare il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis.

In conclusione, la denuncia proposta si colloca al di fuori dello statuto dell’errore revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Il ricorso è dichiarato inammissibile e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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