Acquisizione gratuita e contestazione mediata degli atti presupposti consolidati (C.G.A.R.S. n. 41 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce esito vincolato della mancata esecuzione di un ordine di demolizione divenuto definitivo. Esso non può essere impugnato mediante doglianze che, in realtà, contestino in via mediata gli atti presupposti non tempestivamente impugnati. Ove l’ordine demolitorio sia stato scrutinato e ritenuto legittimo, la pretesa di travolgere l’atto acquisitivo per asserita mancanza di un valido diniego di sanatoria è priva di decisività. L’annullamento dell’atto terminale può fondarsi solo su vizi propri e specificamente dedotti. Le sopravvenienze pianificatorie non incidono retroattivamente sul regime giuridico dell’abuso né sulla legittimità degli atti repressivi già definiti.

Il Fatto

Un manufatto edilizio realizzato senza titolo abilitativo in area costiera, entro la fascia di rispetto dei centocinquanta metri dalla battigia, è pervenuto all’odierno appellante per successione. Nel 1986 era stata presentata istanza di sanatoria ai sensi della legislazione regionale. Il procedimento si concludeva negativamente: nel 1997 la Commissione comunale per il recupero edilizio esprimeva parere sfavorevole e il Comune adottava l’ordinanza di demolizione.

Né il diniego né l’ordinanza venivano impugnati nei termini. L’interessato propose ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, definito con decreto presidenziale del 2010 che respinse l’impugnazione dell’ordine demolitorio. Non ottemperando all’ingiunzione, nel 2016 il Comune disponeva l’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime. Il TAR Sicilia dichiarava inammissibile il ricorso avverso tale atto, qualificandolo come consequenziale e vincolato. Seguiva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le questioni preliminari, idonee a definire il giudizio. La sentenza di primo grado aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile sul presupposto che il ricorso contro l’acquisizione del 2016 si risolvesse in una contestazione mediata e tardiva degli atti presupposti del 1997, ormai definitivi per mancata tempestiva impugnazione.

L’appello non incrina questa ratio decidendi. L’appellante insiste sulla natura non provvedimentale del parere della Commissione e sull’asserita mancanza di un diniego definitivo di sanatoria, facendone derivare l’illegittimità dell’ordinanza e, in via derivata, dell’acquisizione. Il nucleo della censura resta però ancorato alla sanabilità del manufatto e alla validità originaria della pretesa repressiva, profili che avrebbero dovuto essere fatti valere contro gli atti del 1997. Il richiamo alla definizione del ricorso straordinario non introduce un autonomo titolo di legittimazione alla riapertura del sindacato; semmai conferma che l’ordine demolitorio è stato scrutinato con esito sfavorevole.

Quanto all’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore del Comune, essa è disattesa. Non incide sulla definibilità del giudizio in base alla questione pregiudiziale assorbente, fondata su dati oggettivi desumibili dalla sentenza appellata. Nel merito, la difesa comunale ha analiticamente contestato l’eccezione, richiamando la cornice dell’ufficio unico di avvocatura, senza che l’appellante superi tali argomenti in termini dimostrativi.

Anche prescindendo dai rilievi preliminari, le censure di merito non colgono nel segno. Il contesto è pacificamente caratterizzato dal vincolo costiero, che ha fondato la definizione negativa della sanatoria e l’adozione dell’ordinanza del 1997. L’ordine demolitorio, atto tipicamente lesivo e autonomamente impugnabile, è stato ritenuto legittimo, con consolidamento dell’obbligo ripristinatorio. La pretesa di travolgere l’atto acquisitivo assume che mancasse un diniego definitivo di sanatoria, ma prescinde dal dato stabilizzato della validità dell’ordine ripristinatorio.

Le deduzioni sulla compatibilità urbanistica dell’intervento e le sopravvenienze pianificatorie non mutano l’esito: in un giudizio avente ad oggetto l’acquisizione quale effetto legale dell’inottemperanza a un ordine consolidato, le modifiche della pianificazione non possono rimettere in discussione retroattivamente il regime applicabile all’abuso. L’appello non individua vizi propri dell’atto del 2016. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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