Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse e soccombenza virtuale nella disciplina del visto per motivi di studio (TAR Lazio n. 13902 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La pronuncia sulle spese di lite, in tale evenienza, è governata dal criterio della soccombenza virtuale, che consente di porre a carico della parte ricorrente gli oneri processuali allorché l’esito del giudizio, ove esaminato nel merito, sarebbe stato comunque sfavorevole. Detta valutazione deve essere condotta sulla base degli elementi acquisiti agli atti e non richiede un esame pieno delle censure dedotte.
Il Fatto
La parte ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui l’ambasciata d’Italia ad Abidjan aveva negato il visto per motivi di studio, prot. n. 2144/2024, notificato in data 17 ottobre 2024. Il ricorso era affidato alla contestazione dei presupposti del diniego e alla deduzione della sussistenza dei requisiti per l’ingresso a fini formativi. Si costituiva in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, contrastando le ragioni avversarie.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato il 17 luglio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, verosimilmente in ragione del rilascio del visto per un anno accademico diverso da quello oggetto della domanda originaria. Siffatta dichiarazione, espressione di una scelta processuale libera e consapevole, ha indotto il Collegio a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, non essendovi più utilità concreta alla decisione nel merito delle censure dedotte.
Il Collegio ha, quindi, affrontato il tema delle spese di lite, richiamando il principio della soccombenza virtuale. Tale criterio, di elaborazione giurisprudenziale, consente al giudice di regolare il carico delle spese processuali anche in presenza di una pronuncia di rito, allorché l’esame, sia pure sommario, del fumus della controversia evidenzi il carattere manifestamente infondato delle pretese azionate o, comunque, l’assenza di ragionevoli prospettive di accoglimento.
Nella specie, dagli atti emergeva la mancata valida preimmatricolazione universitaria per l’anno accademico 2024/2025, circostanza che, come osservato dal Tribunale, avrebbe comunque comportato il diniego del visto. In altri termini, la parte ricorrente non avrebbe potuto comunque conseguire una pronuncia favorevole, sicché la dichiarazione di improcedibilità non poteva essere utilizzata per eludere il pagamento delle spese sostenute dall’amministrazione resistente.
In applicazione dei predetti princìpi, il TAR Lazio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in complessivi euro mille, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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