Specifiche tecniche dei dispositivi medici indipendenti dalla capacità del prodotto (TAR Marche n. 567 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, le specifiche tecniche di un dispositivo medico offerto in un lotto non mutano in funzione della capacità del prodotto. Ne consegue che la documentazione tecnica riferita al dispositivo di capacità inferiore è idonea ad attestare la conformità anche del dispositivo di capacità superiore inserito nel medesimo lotto, quando le caratteristiche tecniche siano indipendenti dal volume. La stazione appaltante non incorre in carenza di istruttoria ove valuti l’offerta secondo le prescrizioni della lex specialis, non essendo richiesta una documentazione tecnica distinta per ciascuna capacità. Quanto all’etichettatura, la clausola che impone la conformità alla normativa vigente dei confezionamenti primario e secondario non obbliga il dispositivo a un doppio confezionamento, ma richiede la conformità dell’etichettatura ove entrambi siano presenti.

Il Fatto

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha bandito una procedura aperta telematica, suddivisa in 58 lotti, per l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di dispositivi medici vari per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale. La ricorrente ha partecipato al lotto 27, relativo alle siringhe preriempite con sodio cloruro, offrendo i propri prodotti da 5 ml e da 10 ml. La scheda fabbisogno richiedeva siringhe disponibili almeno con capacità di 5 ml e 10 ml.

Alla gara per il lotto hanno partecipato altri quattro operatori. È risultata aggiudicataria una società concorrente, non costituita in giudizio. La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura limitatamente al lotto 27, deducendo due motivi: la mancata valutazione della documentazione tecnica per entrambe le capacità offerte e la non conformità dell’etichettatura. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 240 del 23 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia una carenza di istruttoria della stazione appaltante, che avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria per assenza dei requisiti minimi del capitolato. La censura muove dal presupposto che la documentazione dell’aggiudicataria riguardasse solo la siringa da 5 ml, mentre il lotto richiedeva due capacità.

La doglianza non è condivisa. Dalla documentazione in atti emerge che l’offerta dell’aggiudicataria comprendeva entrambi i dispositivi, da 5 ml e da 10 ml. Il fatto che la scheda prodotto rechi l’indicazione delle sole siringhe da 5 ml non dimostra l’omessa offerta di quelle da 10 ml: le specifiche tecniche dei dispositivi sono le medesime e sono riferibili a entrambi, non mutando in base alla capacità.

La documentazione tecnica del prodotto da 5 ml, allegata come richiesto al punto A) del Progetto Tecnico, è dunque sufficiente ad attestare la conformità tecnica per tutti i dispositivi del lotto, come prescritto dall’art. 17 del disciplinare. Il Collegio valorizza inoltre il Foglio Illustrativo prodotto dall’aggiudicataria, anch’esso idoneo a individuare le specifiche tecniche di entrambi i dispositivi.

Le stesse considerazioni confutano il secondo motivo, con cui si lamenta l’omessa produzione dell’etichettatura per entrambi i dispositivi. Acclarato che le specifiche tecniche non dipendono dalla capacità, l’etichetta è riferibile a tutte le siringhe. L’art. 4.4 del capitolato richiede soltanto che l’etichettatura del confezionamento primario e secondario sia conforme alla normativa vigente; non impone un doppio confezionamento, ma esige la conformità ove entrambi siano presenti. L’etichetta prodotta risulta conforme e redatta anche in lingua italiana.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese processuali sono compensate tra le parti in ragione delle specificità del caso concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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