Cessata materia del contendere e compensate spese in riliquidazione pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 37 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’intervenuto accoglimento in via amministrativa della domanda del ricorrente, con conseguente soddisfazione della pretesa, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 95, comma 1, c.g.c., non residuando alcun interesse alla decisione di merito. La richiesta di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale dell’Istituto resistente non può essere accolta quando la definizione del giudizio avvenga senza alcuna delibazione nel merito, in ragione della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e del comportamento processuale delle parti. In tali ipotesi sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Maresciallo aiutante dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio e titolare di pensione, contestava il criterio di liquidazione adottato dall’INPS sulla quota retributiva del trattamento pensionistico. Sosteneva che l’Istituto avesse applicato l’aliquota del 44% prevista per il personale civile dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del più favorevole coefficiente del 2,44% annuo previsto dall’art. 54 del medesimo testo unico per il personale militare.
Dopo il rigetto dell’istanza amministrativa di ricalcolo, il ricorrente proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione e la condanna dell’INPS. L’Istituto si costituiva chiedendo un rinvio in attesa delle operazioni di verifica e riqualificazione, e la Sezione disponeva il rinvio della discussione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice prende atto dell’accoglimento in via amministrativa della domanda formulata dal ricorrente, documentato dall’INPS con la memoria depositata il 29/04/2024 e con la produzione della determinazione di liquidazione della pensione.
In assenza di successive contestazioni da parte del ricorrente, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, richiamando espressamente l’art. 95, comma 1, c.g.c. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per essere stata la pretesa soddisfatta, preclude ogni pronuncia di merito.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale dell’Istituto, il Giudice osserva che la definizione del giudizio non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda dedotta. Rilevano, in senso contrario all’accoglimento, la complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e il comportamento processuale delle parti.
Su tali basi la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di lite. Il provvedimento è emesso in composizione monocratica ed è corredato dalla disposizione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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