La rettifica ex post della qualifica di agente contabile non esonera dal (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 157 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica successiva della qualifica di agente contabile, operata dall’amministrazione a distanza di anni dal deposito del conto giudiziale, non è sufficiente a esonerare il consegnatario dal giudizio sulla sua gestione contabile, ove non sia indicato il diverso soggetto obbligato alla resa del conto. Il responsabile del magazzino tecnico, cui l’atto aziendale affida la gestione del magazzino e dei relativi inventari, è titolare di un debito di custodia e non di un mero debito di vigilanza. Il conto giudiziale è pertanto procedibile e, in mancanza di conclusioni nel merito, gli atti vanno restituiti al Magistrato designato ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile consegnatario dei beni mobili di un’azienda ospedaliera per l’esercizio finanziario 2019. Con relazione del Magistrato designato, la questione preliminare sulla procedibilità del conto è stata deferita all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 145 c.g.c.

L’amministrazione sanitaria aveva proposto la rettifica dell’atto di nomina, qualificando l’agente come mero agente amministrativo, titolare di un debito di vigilanza e non di custodia, ed era stata disposta la sua eliminazione dall’elenco degli agenti contabili. L’agente contabile ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del conto, mentre il P.M. ha concluso nello stesso senso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha risolto la questione dichiarando la procedibilità del conto giudiziale. Il conto era stato sottoscritto dall’agente, regolarmente parificato dall’amministrazione, esaminato positivamente dall’organo di revisione contabile e approvato con deliberazione commissariale.

La Corte ha rilevato che la rettifica ex post della qualifica, intervenuta a distanza di anni dal deposito del conto, non è sufficiente a esonerare l’agente dal giudizio sulla gestione. L’amministrazione non ha indicato il diverso agente contabile titolare del debito di custodia, obbligato alla resa del conto in alternativa all’odierno ricorrente.

L’atto aziendale e l’allegato organigramma collocano la struttura complessa preposta alla gestione del magazzino tecnico e dei relativi inventari nell’ambito del Dipartimento Amministrativo e Tecnico, attribuendo al relativo responsabile la gestione del magazzino. Ne deriva la sussistenza di un debito di custodia e non di vigilanza.

La Corte ha inoltre richiamato la deliberazione direttoriale secondo cui il conto giudiziale va reso dai magazzini con debito di custodia, restando esclusi dall’obbligo coloro che hanno solo il debito di vigilanza. L’agente è pertanto da ritenere agente contabile, titolare della gestione del magazzino tecnico e dei relativi inventari.

Mancando nella relazione conclusioni nel merito, gli atti sono stati restituiti al Magistrato designato per l’esame del conto e la compilazione della relazione, con statuizione sulle spese demandata al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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