Partecipazione indiretta in newco senza motivazione analitica non consentita (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 81 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera consiliare con cui l’ente locale autorizza una società in house a costituire una nuova società, determinando una partecipazione indiretta dell’ente medesimo, rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e va sottoposta al controllo della Corte dei conti. L’atto deve contenere una motivazione analitica in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali dell’art. 4, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e all’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’ente deve inoltre sottoporre lo schema di atto deliberativo a consultazione pubblica. La carenza o l’insufficienza di tali adempimenti comporta il parere negativo della Sezione di controllo.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la propria deliberazione consiliare con cui autorizza la società in house che gestisce il depuratore consortile a compiere gli atti necessari alla costituzione di un nuovo soggetto societario, destinato alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti, approvando lo schema di statuto.

La società partecipata è interamente detenuta da enti pubblici, il Comune istante e quattro Comuni limitrofi, ciascuno titolare di una quota. L’operazione configura quindi un’acquisizione indiretta di partecipazione da parte dell’ente. Il Comune ha giustificato la scelta con esigenze di salvaguardia della redditività del sistema e di equilibrio economico-finanziario complessivo. Il Magistrato istruttore ha rimesso la questione al Collegio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Sebbene l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 lo denomini “parere”, le Sezioni Riunite n. 16/2022 hanno chiarito che esso postula una peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore. Il pronunciamento interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e il termine di sessanta giorni è funzionale all’esame della Corte. La delibera comunale autorizza l’acquisto di una partecipazione indiretta in una newco e non ricade nelle ipotesi di conformità a espresse previsioni legislative dell’art. 5, comma 1, trattandosi di scelta del tutto discrezionale.

Sul piano della competenza e delle modalità, l’atto risulta adottato dal Consiglio comunale in conformità all’art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000. Manca però qualsiasi riferimento alla consultazione pubblica richiesta dall’art. 5, comma 2, del TUSP, con conseguente inadempimento dell’obbligo legislativo.

Quanto ai vincoli tipologici, la newco è una società a responsabilità limitata e rientra tra i tipi consentiti dall’art. 3 del TUSP. Non è rispettato, invece, il vincolo finalistico. L’art. 5, comma 1, letto con l’art. 4, impone una motivazione rafforzata sulla necessità della società per le finalità istituzionali. In proposito la Corte richiama la Corte cost. n. 201/2022, che ha qualificato quel vincolo di scopo come cautela verso la costituzione e l’acquisto di partecipazioni pubbliche, e la giurisprudenza contabile sul principio di funzionalizzazione e sull’indispensabilità dello strumento societario.

La Sezione rileva che l’oggetto sociale della nuova società, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, è già svolto da altri organismi, con rischio di duplicazione del servizio e di creazione di una società “doppione”. Il Comune si limita a generiche esigenze di redditività ed equilibrio finanziario, senza alcun dato a sostegno.

Anche la sostenibilità finanziaria è disattesa: manca ogni analisi di fattibilità, non si considerano gli effetti sul bilancio comunale, non si chiariscono le modalità di svolgimento dell’attività, l’entità delle spese di gestione, le entrate attese, i costi del consiglio di amministrazione e del personale. Parimenti carenti sono la convenienza economica, non essendo confrontata alcuna alternativa, e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Infine l’atto è del tutto privo di qualsiasi cenno alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea e alla disciplina degli aiuti di Stato. La Sezione ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della newco e alla conseguente acquisizione di partecipazioni indirette, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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