L’equo indennizzo per aggravamento di infermità esula dalla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 104 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del giudice contabile in materia di dipendenza di una patologia da causa di servizio sussiste solo quando l’accertamento richiesto è funzionale al riconoscimento di un beneficio pensionistico a carico dello Stato. L’equo indennizzo costituisce invece un beneficio economico fondato sulla protezione del rischio professionale, destinato ai dipendenti pubblici che hanno riportato infermità o lesioni in costanza di servizio: esso attiene al rapporto di impiego e non al trattamento di quiescenza. La domanda di accertamento dell’aggravamento delle infermità ai soli fini dell’equo indennizzo è pertanto estranea alla potestas iudicandi della Corte dei conti e rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo. Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio e comporta l’onere di riassunzione nei termini e nei modi dell’art. 17, comma 2, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza con congedo intervenuto nel 2010, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, ascritte alla Tabella B. Nel 2019 presentava istanza di aggravamento e domanda di equo indennizzo per una sinusopatia e una rinofaringite cronica. L’Amministrazione respingeva l’istanza con determinazione dirigenziale.

Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto al cumulo delle infermità, con ascrizione alla sesta e all’ottava categoria della Tabella A, oltre alla condanna al pagamento delle somme dovute. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice contabile e l’infondatezza nel merito, opponendosi alla C.T.U.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal criterio del petitum sostanziale: per individuare il plesso giudiziario competente occorre guardare allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia, in funzione della causa petendi e della posizione soggettiva dedotta in giudizio, richiamando Corte dei conti, II Sez. Giur. App., 28 ottobre 2019, n. 377.

La giurisdizione contabile sull’accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio sussiste, infatti, solo se la verifica richiesta è funzionale al riconoscimento di un beneficio pensionistico a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, c.g.c., degli artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934 e dell’art. 103, comma 2, Cost. Il Collegio richiama sul punto Corte dei conti, SS.RR., 17 agosto 2023, n. 12, che ha ritenuto ammissibile il ricorso pensionistico volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, purché tale bene della vita sia prospettato nel mezzo introduttivo. Tali rilievi valgono, mutatis mutandis, anche per l’accertamento dell’aggravamento di una patologia esistente.

Nel caso concreto la pretesa sostanziale attiene all’aggravamento delle patologie ai fini dell’equo indennizzo, come risulta dall’istanza amministrativa, dal provvedimento di diniego impugnato e da quanto confermato dal difensore all’udienza. Manca, nel ricorso, qualsiasi prospettazione dell’interesse a un trattamento pensionistico di privilegio, sia pur futuro.

La Corte richiama quindi l’orientamento secondo cui l’equo indennizzo è un beneficio economico fondato sulla protezione del rischio professionale, rivolto ai dipendenti legati da rapporto d’impiego con una Pubblica Amministrazione che hanno riportato infermità o lesioni in costanza di servizio: esso riguarda il rapporto di impiego e non il trattamento di quiescenza, restando estraneo alla cognizione contabile (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 21 febbraio 2020, n. 165).

La controversia è pertanto rimessa al giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro, nella specie il giudice amministrativo, avendo ad oggetto l’aggravamento di patologie afferenti all’attività lavorativa di un soggetto già appartenente alla Guardia di Finanza (artt. 2 e 3 D.Lgs. 165/2001 e art. 133, comma 1, lett. i, D.Lgs. 104/2010), con onere di riassunzione ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *