Partecipazioni indirette e oneri di motivazione analitica nel TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 61 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato in proprio, non essendo sufficiente il rinvio agli atti e alla documentazione predisposta dalla società partecipata. Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016, l’amministrazione deve dare conto della necessità della società per le finalità istituzionali, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica, della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il parere negativo della Corte dei conti non vincola l’ente, ma l’eventuale difformità va motivata analiticamente e pubblicata. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, è circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il buon andamento e con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Il Fatto

La società CIIP s.p.a., gestore in regime di in house providing del servizio idrico integrato per l’ATO Marche Sud e partecipata da 59 comuni soci, ha approvato un progetto di “rinforzamento industriale” mediante l’acquisizione della totalità delle quote di una società operante nel settore idrico e fognario. Il progetto prevedeva, in via preliminare, una scissione parziale proporzionale di altra società del medesimo gruppo.

Il comune socio ha autorizzato l’operazione con deliberazione consiliare, rinviando integralmente al progetto approvato dal Consiglio di amministrazione della partecipata e condizionando il proprio voto favorevole in assemblea al parere di conformità della Corte dei conti. La delibera è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per le Marche ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio scrutinio. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la Corte verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo non si estende alla gestione, ma accerta completezza e attendibilità della motivazione e delle stime, per evitare una inammissibile cogestione.

Nel merito, la delibera consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’operazione: il dispositivo autorizza l’acquisto di una sola società, mentre la documentazione richiamata fa riferimento a un gruppo societario e a una scissione che ne coinvolge più articolazioni. Non vengono esplicitati i costi gravanti sulla partecipata, che pure è parte acquirente e verrebbe chiamata a sostenere spese rilevanti; l’ente si limita ad affermare che l’operazione non comporta onere o rischio di copertura finanziaria, trattandosi di partecipazione indiretta.

La Corte rileva che la motivazione è rinviata integralmente ad altri atti, senza esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti qualificanti della scelta. Il rinvio alla documentazione della partecipata non esonera l’ente dal proprio obbligo di autonoma valutazione, né può valere come motivazione per relationem meramente indicativa della fonte. La Sezione richiama in proposito la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG delle Sezioni riunite e i precedenti delle Sezioni regionali Lombardia, Campania e Toscana.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività, la Corte richiama l’art. 4 TUSP e la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 86/2022 e n. 201/2022): lo strumento societario deve rispondere a un carattere di stretta necessità e infungibilità. Nel caso di specie la gestione del servizio idrico era già affidata a un gestore unico pubblico, sicché l’ulteriore acquisizione appare incoerente con l’unicità della gestione e con la logica di razionalizzazione, ponendosi in contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP. La Corte segnala inoltre che l’operazione avverrebbe senza previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica, con possibili profili elusivi delle regole concorrenziali, e che emergono criticità in ordine al debito verso il socio uscente e all’assenza di garanzie fideiussorie a tutela dell’acquirente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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