Acquisizione al patrimonio comunale anche per abusi anteriori alla normativa (TAR Sicilia n. 38 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di opera eseguita in assenza di permesso di costruire, la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione determina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime, con meccanismo automatico una volta decorsi i termini di legge. La sospensione cautelare dell’ordine demolitorio impedisce il decorso del termine solo nelle more del giudizio: con il rigetto del ricorso l’ordine riacquista piena efficacia e il termine riprende a decorrere, senza necessità di riadozione di un nuovo provvedimento. La misura ha natura reale e non personale, ed è applicabile, in forza del principio tempus regit actum, anche agli abusi realizzati prima della sua introduzione, rilevando il regime sanzionatorio vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale e l’immissione in possesso di un immobile di sua proprietà e della relativa area di sedime, in conseguenza della mancata ottemperanza a un ordine di demolizione risalente al 1995. L’abuso era stato realizzato da terzi nel 1969; la ricorrente ne era divenuta proprietaria successivamente. L’inottemperanza era stata accertata con un atto del 2012, parimenti impugnato insieme agli atti presupposti.

La vicenda contenziosa si era articolata in plurimi giudizi, definiti con sentenze di rigetto che avevano confermato la legittimità dell’ordine demolitorio. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’acquisizione per la sospensione cautelare intervenuta, per la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso, per l’anteriorità del manufatto rispetto alla normativa sanzionatoria e per la violazione dei principi convenzionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e la recente posizione dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, che ha confermato l’automatismo del meccanismo acquisitivo una volta decorsi i termini per la demolizione.

Quanto alla sospensione cautelare, il Tribunale ha precisato che essa impedisce il decorso del termine solo nelle more del giudizio. Il rigetto del ricorso, intervenuto con sentenza depositata nel dicembre 2011, ha fatto riacquistare piena efficacia all’ordine demolitorio, con ripresa della decorrenza del termine. Non è necessaria alcuna riadozione di un nuovo provvedimento, come confermato dal richiamo al C.G.A. n. 1313 del 2022. La pendenza del giudizio di appello, in assenza di misure cautelari, è irrilevante.

L’estraneità della ricorrente alla realizzazione dell’abuso non esclude l’acquisizione. Il proprietario, una volta a conoscenza dell’attività illecita, deve attivarsi per rimuovere l’opera e, in mancanza, subisce le conseguenze dell’inottemperanza, tra cui la perdita del bene. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia Palermo, sez. II, n. 2094 del 2022.

Infondata anche la censura sull’inapplicabilità della misura agli abusi anteriori. La sanzione ha natura reale e appartiene al regime vigente al momento in cui l’ente attiva i propri poteri repressivi; in applicazione del tempus regit actum essa opera anche per illeciti commessi prima della sua introduzione, secondo Cons. Stato n. 5082 del 2020. Le doglianze convenzionali sono state respinte: non si tratta di sanzioni personali, ma di misure che accrescono la deterrenza all’inerzia e assicurano l’effettività del ripristino. Generici, infine, i rilievi sull’area di sedime.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *