Ottemperanza per la Carta docente: rivalutazione dal passaggio in giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 12819 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza relativo alle pronunce del giudice ordinario, rese in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo e non consente integrazioni o accertamenti tipici della fase di cognizione. Nell’azione di condanna proposta ex art. 112, comma 3, c.p.a. per l’esecuzione del giudicato, la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo per il periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, mentre gli interessi legali restano disciplinati dal titolo esecutivo. L’accoglimento della domanda di ottemperanza consegue all’assenza di prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione debitrice, la quale è gravata del relativo onere. La mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato comporta la nomina di un commissario ad acta, senza che ciò configuri l’applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non dovute in assenza dei relativi presupposti.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un valore di euro 1.000,00, oltre interessi e spese di lite. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi, della rivalutazione, delle spese e delle penalità di mora, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato il thema decidendum, rammentando che l’azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. anche per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
La pronuncia ha evidenziato il carattere meramente esecutivo del giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo e precluso a integrazioni o a nuovi accertamenti di merito. Ciò nondimeno, l’art. 112, comma 3, c.p.a. consente di proporre in unico grado, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio ha rilevato che, a fronte della dedotta inottemperanza, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti utili a comprovare la corretta esecuzione della sentenza. Ne è derivato l’accoglimento della pretesa, secondo il principio per cui, tra debitore e creditore, spetta al primo l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. La domanda relativa agli accessori è stata, tuttavia, accolta solo limitatamente alla rivalutazione monetaria sull’importo del beneficio dal passaggio in giudicato al soddisfo, poiché gli interessi legali erano già stati riconosciuti dal titolo esecutivo.
Il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, nominando fin da ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, ritenendo non sussistenti i presupposti, salva la possibilità per la ricorrente di richiederle in caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza in ordine al possibile danno erariale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.