Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla violazione delle distanze legali (Cass. civ. Sez. II n. 8167 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, investito dell’impugnazione avverso il rigetto della domanda di usucapione, ometta di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della violazione delle distanze legali dal confine catastale, incorre nella nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il vizio sussiste in quanto la questione è stata posta con i motivi di appello e la stessa Corte territoriale, richiamandola in premessa, l’ha di fatto omessa. La censura è deducibile anche sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il rigetto della domanda di usucapione giustifica la mancata considerazione del solo confine “di possesso”, non già di quello catastale, che resta autonomo oggetto di domanda.
Il Fatto
Una ricorrente aveva convenuto in giudizio i successivi acquirenti di un terreno confinante, deducendo di aver acquistato nel 1974 la metà di una particella e di averne posseduto l’intera superficie, comprensiva di una porzione ricadente nella particella vicina. Nel maggio 2000 i convenuti avrebbero invaso la porzione posseduta, edificandovi un immobile in violazione delle distanze dal confine.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio possesso, di dichiarare l’usucapione e di condannare i convenuti alla demolizione delle porzioni illegittime. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d’appello ha confermato il rigetto della sola usucapione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso sono tra loro connessi. Il primo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la Corte di merito pronunciata sui motivi di appello relativi alla violazione delle distanze rispetto al confine di fatto e a quello catastale. Il secondo ripropone la stessa censura sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte rileva che la Corte d’appello si è limitata a esaminare la domanda di usucapione, confermandone il rigetto, senza statuire sulla domanda di accertamento della violazione delle distanze. Questa era stata proposta sia rispetto al confine “di fatto”, comprensivo della porzione rivendicata, sia rispetto al confine catastale.
Il ragionamento distingue le due prospettive. Se la violazione della distanza dal confine “di possesso” poteva correttamente non essere esaminata in conseguenza del rigetto dell’usucapione, la medesima conclusione non vale per la distanza dal confine catastale. Questo profilo era stato oggetto della consulenza tecnica d’ufficio svolta in secondo grado.
Il consulente aveva concluso che il fabbricato violava le distanze legali da entrambi i confini. La questione era stata posta anche con i motivi di appello e la Corte territoriale doveva dunque esaminarla.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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