Domanda di risoluzione fa cessare il possesso di buona fede (Cass. civ. Sez. II n. 7445 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori. Tale principio non riguarda soltanto l’acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario per l’incremento di valore arrecato alla cosa. Ne consegue che l’indennità per i miglioramenti eseguiti dopo la notificazione della domanda di risoluzione resta irrilevante, poiché il possessore è consapevole di assumere il ruolo di mero custode dei beni da riconsegnare. La risoluzione per inadempimento, pur avendo effetto retroattivo tra le parti, non retroagisce sull’obbligo di custodia, che nasce dalla sentenza di natura costitutiva ed efficacia ex nunc.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato il loro appello avverso la decisione del Tribunale di Teramo. Quest’ultima, dopo aver condannato il compratore a restituire gli immobili oggetto di un contratto di compravendita già dichiarato risolto, aveva condannato i ricorrenti a restituire il prezzo e a versare il valore delle migliorie apportate sugli immobili, quantificate in una somma di denaro con rivalutazione e interessi dal 31.12.1983.
La Corte territoriale ha disatteso le doglianze degli appellanti, ritenendo accertati i fatti costitutivi del diritto degli eredi del compratore all’indennità per miglioramenti e qualificando tale indennità come credito di valore. La questione giunge in Cassazione perché i ricorrenti contestano la sussistenza di tale diritto, sostenendo che gli interventi, eseguiti dopo la notificazione della domanda di risoluzione, erano stati compiuti da possessore di mala fede.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, riferito alla violazione degli artt. 1150 e 2697 cod. civ., è fondato con riguardo all’ultimo rilievo. Il Tribunale aveva disposto la rivalutazione di quanto dovuto dal 31/12/1983, epoca dell’esborso secondo l’accertamento del giudice di merito. Non risulta contestato che la domanda di risoluzione era stata notificata il 16/6/1983: di conseguenza, gli interventi di miglioramento sarebbero stati effettuati in epoca successiva alla notificazione della citazione.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede non ancora divenuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori. Tale principio non attiene soltanto all’acquisto dei frutti, ma si estende a tutti i possibili effetti del possesso, compreso il diritto all’indennizzo per l’incremento di valore arrecato alla cosa, che resta irrilevante ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda. Viene citata in tal senso Sez. 3, n. 1904, 09/02/2012, relativa a migliorie eseguite dal promissario acquirente dopo la proposizione della domanda di risoluzione.
Il principio è stato ribadito da questa Sezione con la sentenza n. 15805 del 6/6/2023, ed era già delineato da risalenti precedenti massimati, tra cui la n. 1002/1991, che richiama la n. 3268 del 1955 e la più antica n. 620/1952. Dal momento della proposizione della domanda di risoluzione, il possesso del compratore non avrebbe più potuto considerarsi di buona fede, poiché costui era consapevole di assumere il ruolo di mero custode dei beni da riconsegnare.
Sotto un profilo convergente, la Corte osserva che l’art. 1458 cod. civ., nel prevedere l’effetto retroattivo della risoluzione, significa soltanto che questa toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni già effettuate, mentre l’obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, di natura costitutiva ed efficacia ex nunc. Richiama in proposito Sez. 3, n. 1192, 18/02/1980, e le conformi nn. 4892/1977 e 2522/1970.
In ragione dell’accoglimento del primo motivo, gli altri due restano assorbiti. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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