Concordato in continuità: business plan assente e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 12229 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale, il giudice del merito deve verificare con rigore la fattibilità del piano e negare l’ammissione quando manchino le indicazioni necessarie ad apprezzarne le concrete chance di successo. L’art. 186-bis, comma 2, lett. a), legge fall. impone un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. La doglianza che contesti l’apprezzamento degli elementi probatori, anziché la violazione di norme di diritto, è inammissibile in sede di legittimità. La nomina di un consulente tecnico per valutare la fattibilità del piano rientra nella discrezionalità del giudice del merito, non essendo prevista da alcuna disposizione come obbligatoria. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo e nell’istruttoria prefallimentare è sufficiente una sommaria delibazione sull’esistenza del credito.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo dichiarò inammissibile, per carenza dei presupposti di legge, la domanda di concordato preventivo presentata da una società, pronunciandone contestualmente il fallimento su domanda di una creditrice pubblica.
La società propose reclamo avverso la sentenza, che venne respinto dalla Corte d’Appello di Firenze, con condanna della reclamante alla rifusione delle spese in favore della creditrice costituitasi. Contro la pronuncia territoriale la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; la controricorrente si è difesa con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 186-bis legge fall. e dell’art. 161, comma 2, lett. e), legge fall., contestando il giudizio negativo espresso sulla fattibilità del piano e lamentando l’impossibilità di censurare la ricostruzione della proposta senza una c.t.u. ad hoc.
La Corte dichiara il motivo inammissibile: sotto l’apparente deduzione di un errore di diritto si formula in realtà una critica all’apprezzamento del fatto. La Corte territoriale, facendo proprio il giudizio del Tribunale, aveva rilevato che l’impresa non aveva rappresentato adeguatamente i flussi di cassa attesi, risultando il business plan non depositato e i flussi privi di indicazione. A fronte di tale constatazione, la decisione impugnata è conforme al diritto.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. nn. 9061/2017; 5825/2018; 23315/2018; 5653/2019) e ribadisce che la necessità di nominare un consulente tecnico per esprimere un giudizio sulla fattibilità del piano è valutazione rimessa al giudice del merito, non essendovi alcuna disposizione che la renda obbligatoria.
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 1 e dell’art. 15, comma 9, legge fall. e dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, deducendo la nullità delle notificazioni delle cartelle effettuate da indirizzi PEC non iscritti in pubblici elenchi ufficiali.
Anche questo motivo è inammissibile per mancanza di specificità: non si comprende in che termini le censure dovrebbero condurre alla cassazione, né si ravvisa connessione tra le norme in rubrica e l’illustrazione. Sul punto la Corte ricorda che nell’istruttoria prefallimentare è sufficiente una sommaria delibazione sull’esistenza del credito (Cass. S.u. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018) e che la validità delle notificazioni effettuate mediante PEC di spedizione non iscritta in elenchi ufficiali è già stata affermata a Sezioni unite, essendo invece necessaria l’iscrizione in un pubblico registro della PEC del destinatario (Cass. S.u. n. 15979/2022).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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