Promessa di matrimonio non seguita dalle nozze: restituzione dei doni e revoca della donazione indiretta per ingratitudine (Trib. Brescia 501/2026)
Tribunale di Brescia, Seconda Sezione civile, sentenza n. 501 del 15 gennaio 2026 (R.G. 9253/2024) — Giudice Marina Mangosi
Il principio
I doni effettuati nella presupposizione della celebrazione del matrimonio devono essere restituiti quando le nozze non vengono celebrate, indipendentemente dalle ragioni della rottura. L’acquisto di un bene con denaro del disponente e intestazione alla promessa sposa integra inoltre una donazione indiretta, revocabile per ingratitudine quando la donataria arrechi dolosamente un grave pregiudizio al donante.
Il fatto
Un uomo chiedeva la restituzione delle ingenti somme trasferite alla compagna durante la relazione, nonché dei regali effettuati in vista del matrimonio fissato per giugno 2024 e del valore di un’autovettura acquistata con denaro proprio ma intestata alla donna. Pochi giorni prima delle nozze, la convenuta si era resa irreperibile. Il Tribunale aveva già autorizzato un sequestro conservativo e la donna rimaneva contumace nel giudizio di merito.
La motivazione
Per ottenere la restituzione di somme date a mutuo, l’attore deve provare non soltanto la consegna, ma anche il titolo dal quale deriva l’obbligo restitutorio. Nel caso concreto, i bonifici per complessivi euro 372.600 e la natura di prestito erano dimostrati dagli estratti conto, dalle dichiarazioni testimoniali e dagli argomenti desunti dalla mancata risposta all’interrogatorio formale.
Quanto ai doni, l’art. 80 c.c. richiede che siano stati eseguiti a causa della promessa di matrimonio. La causale dei bonifici e la loro collocazione temporale hanno consentito di riconoscere tale natura alle somme di euro 30.000 ed euro 5.000. È stata invece respinta la richiesta relativa all’anello, non essendo stata provata la natura dell’oggetto acquistato.
L’autovettura, pagata dall’attore e intestata alla convenuta, è stata qualificata come donazione indiretta. La donazione è stata revocata ai sensi degli artt. 801 e 809 c.c., poiché il comportamento doloso della donataria aveva arrecato un grave pregiudizio al disponente.
Implicazioni pratiche
La decisione distingue nettamente prestiti, doni collegati alle nozze e donazioni indirette. Causali bancarie, testimonianze e documentazione dell’acquisto diventano decisive per individuare il titolo di ciascun trasferimento e il relativo rimedio restitutorio.
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