Addizionale 10 per cento su bonus dirigenti finanziari senza soglia triplo (Cass. civ. Sez. V n. 34087 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’addizionale IRPEF del 10 per cento, disciplinata dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, si applica sui compensi sotto forma di bonus e stock options corrisposti ai dirigenti del settore finanziario, commisurandosi all’importo che eccede la sola parte fissa della retribuzione. Non è necessario che la componente variabile superi anche il triplo della parte fissa. Tra il comma 1 e il comma 2-bis del medesimo art. 33, per i compensi erogati a decorrere dal 17 luglio 2011, sussiste un rapporto di incompatibilità che, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, comporta l’abrogazione tacita in parte qua del precedente comma 1 ad opera del nuovo comma 2-bis, il quale ha inciso sulla sola base imponibile e non sul presupposto impositivo.
Il Fatto
Il contribuente, dirigente di due società di gestione del risparmio, chiedeva alla Direzione provinciale il rimborso dell’addizionale IRPEF del 10 per cento trattenuta dai sostituti d’imposta sull’erogazione degli emolumenti variabili maturati per gli anni 2017 e 2018. A fondamento dell’istanza sosteneva di non essere soggetto a imposizione, poiché i compensi variabili percepiti non avevano ecceduto il triplo della parte fissa della retribuzione.
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente lo impugnava davanti alla CTP di Milano, che rigettava il ricorso. La decisione veniva riformata dalla CGT-2 della Lombardia, che accoglieva l’appello e la richiesta di rimborso, leggendo la norma nel suo tenore letterale e subordinando l’addizionale al superamento della soglia del triplo. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. La Corte rileva che la questione è già stata affrontata da un orientamento consolidato, secondo cui l’addizionale trattenuta dal sostituto d’imposta sui bonus e stock options erogati dal 17 luglio 2011 ai dirigenti del settore finanziario si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità che la retribuzione variabile superi anche il triplo della stessa.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra presupposto impositivo e base imponibile. Prima dell’inserimento del comma 2-bis, il presupposto era delineato nella sua connotazione soggettiva e oggettiva, mentre la base imponibile era individuata nei compensi eccedenti il triplo della parte fissa. Il comma 2-bis ha inciso esclusivamente sulla base imponibile, ridefinendola nell’ammontare che eccede la sola componente fissa, senza modificare il presupposto, al quale espressamente rinvia. Ne deriva, per i compensi dal 17 luglio 2011, un rapporto di incompatibilità tra le due disposizioni e l’abrogazione tacita del precedente comma 1 ai sensi dell’art. 15 delle preleggi.
La Corte dichiara manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale del comma 2-bis, prospettata in relazione agli artt. 2, 3, 36 e 53 Cost., richiamando la sentenza n. 201/2014 della Consulta, che ha già escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. La ratio del prelievo risiede nell’intento di scoraggiare modalità remunerative variabili pericolose per la stabilità finanziaria, non irragionevolmente limitate ai soli soggetti capaci di incidere sui mercati.
Dalla lettura della pronuncia costituzionale non si ricava che la legittimità della norma sia subordinata a un determinato rapporto proporzionale tra componente variabile e parte fissa: l’individuazione di tale misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può fissarla nella mera eccedenza, restando salvaguardata la ratio disincentivante. Anche la dedotta menomazione della libertà contrattuale ex art. 36 Cost. riflette una ponderazione di interessi pubblici riservata al legislatore.
La sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi degli artt. 384, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del doppio grado di merito sono compensate integralmente, essendosi consolidato solo dopo la conclusione del giudizio di appello l’orientamento di legittimità sulla questione dirimente.
Nota della Redazione
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