Accertamento analitico-induttivo e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 34088 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo, è legittimo il ricorso a percentuali di ricarico quando la contabilità, pur formalmente corretta, risulti complessivamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente. In tal caso l’Ufficio può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e accertare maggiori ricavi in via presuntiva, con conseguente spostamento dell’onere probatorio sul contribuente. Il giudice di merito che si limiti a riportare le difese del contribuente, senza valutare la concreta idoneità della prova contraria a vincere la presunzione di inattendibilità delle scritture contabili, incorre in error in iudicando per violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, esercente attività di bar e caffè, un avviso di accertamento con cui rideterminava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati per il periodo d’imposta 2006, con metodo analitico-induttivo. L’Ufficio contestava la gestione antieconomica dell’attività e quantificava maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico del 150 per cento sul costo del venduto.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La decisione era confermata in appello dalla CGT-2 della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto ammissibile il motivo sotto il profilo dell’autosufficienza, poiché la sua sola lettura consente di cogliere il senso delle critiche mosse alla sentenza d’appello. Superato lo scoglio processuale, il ricorso è ritenuto fondato.

La Corte ricorda l’orientamento consolidato: il ricorso all’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, sebbene formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile perché confliggente con i criteri di ragionevolezza sotto il profilo dell’antieconomicità. In tal caso l’Ufficio può accertare maggiori ricavi anche in via presuntiva, determinando il reddito con percentuali di ricarico e determinando il conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. A supporto richiama, tra le altre, Cass. n. 8143/2019, Cass. n. 22918/2020, Cass. n. 8635/2021, Cass. n. 31715/2022, Cass. n. 501/2023 e Cass. n. 30419/2025.

Nel caso concreto, i giudici di seconde cure si sono limitati a riportare le difese della contribuente, che aveva eccepito la coerenza del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore. Non hanno però valutato la concreta idoneità della prova contraria offerta a superare la presunzione di inattendibilità delle scritture contabili operante in favore dell’Amministrazione finanziaria.

Sussiste dunque l’error in iudicando prospettato, per violazione delle norme richiamate dalla parte ricorrente, così come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla CGT-2 della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame uniformandosi ai principi espressi. Al giudice del rinvio è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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