Opposizione all’esecuzione: vizi del titolo giudiziale deducibili solo se di inesistenza (Cass. civ. Sez. III n. 33937 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata può fondarsi su vizi del provvedimento soltanto quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica. Gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia ha avuto pieno sviluppo. Per i fatti anteriori alla formazione del titolo, incolpevolmente ignorati o non fatti valere, l’unico rimedio è la revocazione, nei limiti dei suoi presupposti.

Il Fatto

A seguito di una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato dopo il rigetto dell’appello e del ricorso per cassazione, le controricorrenti avevano iniziato davanti al giudice dell’esecuzione una procedura ex art. 612 cod. proc. civ. per l’esecuzione di obblighi di fare: la chiusura di una luce aperta dai ricorrenti sul muro comune di confine e la rimozione di una grondaia.

I ricorrenti proposero opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. La domanda fu rigettata dal Tribunale e l’impugnazione venne respinta dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 2439 del 24/07/2023. Avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi muovendo da un dato processuale decisivo: il titolo posto a base dell’esecuzione è di formazione giudiziale e su di esso è sceso il giudicato. Da qui deriva il limite cognitivo dell’opposizione all’esecuzione.

Il primo e il secondo motivo — con cui si negava la qualità di eredi delle controricorrenti, la titolarità del diritto dominicale e l’esistenza di un titolo esecutivo in loro favore — sono dichiarati inammissibili. Essi si risolvono nella mera reiterazione di censure già disattese in appello e in una richiesta di riesame del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva desunto la qualità di eredi dalla documentazione prodotta e dalle rinunce all’eredità di altri chiamati, richiamando l’art. 475, secondo comma, cod. proc. civ. sulla spedizione in forma esecutiva in favore dei successori della parte vittoriosa.

Il terzo e il quarto motivo riguardano la mancata considerazione di un documento asseritamente comprovante un accordo transattivo e il mancato esame di prove testimoniali. La Corte ribadisce il principio con richiamo a Cass. n. 2785 del 04.02.2025: la contestazione del diritto di procedere a esecuzione è ammessa per vizi del titolo solo se ne determinano l’inesistenza giuridica; l’asserito accordo andava fatto valere nel giudizio di formazione del titolo, non in quello di opposizione. Le prove testimoniali, concernendo vicende relative al titolo proprietario e al procedimento di formazione del titolo esecutivo, sono parimenti insuscettibili di rivalutazione.

Il quinto motivo censura la condanna d’ufficio ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e prospetta una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 Cost. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la valutazione dei presupposti della responsabilità aggravata è ampiamente motivata e insindacabile in legittimità. Richiamando Cass. n. 36591 del 30.12.2023, il Collegio osserva che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata risiede nell’art. 111 Cost., non nell’art. 24, con conseguente irrilevanza della questione. Il sesto motivo, mera riserva di istanza di sospensione ex art. 373 cod. proc. civ., è inammissibile.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e, in applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente liquidata in misura pari alle spese. La Corte attesta infine i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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