Contraddittorio endoprocedimentale e accertamento induttivo per antieconomicità (Cass. civ. Sez. V n. 18985 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contraddittorio endoprocedimentale, quando previsto, non richiede forme vincolate: è sufficiente e necessario che si realizzi in modo effettivo, quali che siano gli strumenti concreti adottati, purché funzionali all’interlocuzione preventiva, come l’inoltro di questionari, l’accesso agli atti o l’esibizione di documentazione contabile. In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata; sul contribuente incombe l’onere della prova contraria.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2008, con cui l’Amministrazione aveva accertato maggiori ricavi non dichiarati desumendo un comportamento antieconomico dall’impresa: la vendita di alcuni immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ravvisando nel comportamento antieconomico l’unico elemento idoneo a legittimare l’accertamento induttivo.

La società ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e l’erronea valutazione della presunzione di evasione. L’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo la motivazione sommaria sugli ulteriori elementi valorizzati nell’accertamento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sull’art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, unitamente alle disposizioni della legge n. 212 del 2000 e ai parametri costituzionali e sovranazionali evocati. Il motivo è infondato. Poiché per il contraddittorio non è prescritta alcuna forma vincolata, la Corte ribadisce il principio per cui è sufficiente e necessario che esso si realizzi in modo effettivo, quali che siano gli strumenti adottati: procedure partecipative, questionari, accesso agli atti o altre attività di interlocuzione preventiva.

Nel caso concreto la contribuente era stata invitata a esibire la documentazione contabile, puntualmente consegnata, proprio al fine di verificare la regolarità della posizione fiscale. Il contatto così instaurato è qualificato dalla Corte come idoneo contraddittorio endoprocedimentale, richiamando il precedente Cass. n. 20436 del 19.07.2021.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile quanto al vizio motivazionale, per l’operare del limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto. È inammissibile anche per l’asserita violazione di legge, poiché la ricorrente mira a una nuova valutazione delle risultanze processuali, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il motivo sarebbe in ogni caso infondato.

Sul punto la Corte richiama il consolidato indirizzo (Cass. n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018): in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile per antieconomicità, l’Amministrazione può desumere induttivamente il reddito su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, incombendo al contribuente l’onere della prova contraria. La presunzione di evasione è stata desunta dalla vendita, nel 2008, di immobili a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato e a quelli praticati dalla stessa società l’anno precedente. Il giudice di appello ha correttamente applicato tale giurisprudenza, non avendo la società fornito idonea prova contraria.

Il ricorso incidentale dell’Agenzia è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorso incidentale per cassazione presuppone la soccombenza e non può essere proposto dalla parte risultata completamente vittoriosa in appello (Cass. n. 134 del 5.01.2017, Cass. n. 19503 del 23.07.2018). Entrambi i ricorsi sono rigettati, con integrale compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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