Adeguamento pensione dirigente scolastico e scaglioni contrattuali maturati (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 81 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli aumenti stipendiali previsti da un contratto collettivo entrano nella base pensionabile solo se concretamente maturati prima della cessazione dal servizio. Il contratto collettivo, quand’anche recepito in provvedimenti regolamentari, non può disporre né modificare i rapporti previdenziali, retti da norme di legge inderogabili. Il principio di cui all’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973 impone che nessun assegno o indennità, anche se pensionabile, sia computato se la legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. Ne segue che il dipendente cessato durante la vigenza contrattuale ha diritto agli scaglioni già operativi alla data del collocamento in quiescenza, con esclusione di quelli successivi. Il giudice contabile ha giurisdizione sulla riliquidazione, ma la legittimazione passiva per il pagamento degli arretrati spetta all’ente previdenziale, non all’amministrazione datrice di lavoro.
Il Fatto
Un dirigente scolastico collocato a riposo dal 1° settembre 2017 ha chiesto la riliquidazione della pensione dopo la stipula del CCNL dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, siglato l’8 luglio 2019. Il ricorrente ha lamentato che, nonostante i solleciti indirizzati al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’INPS, il trattamento pensionistico non era stato adeguato.
L’INPS ha riferito di aver riliquidato più volte la pensione, da ultimo con determina del 13 febbraio 2023, seguita dal pagamento degli arretrati, ma ha sostenuto che erano computabili solo gli incrementi maturati prima della cessazione dal servizio. Il Ministero ha concordato sul diritto all’adeguamento, limitandolo però alla data del collocamento in quiescenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che la riliquidazione compete ormai esclusivamente all’INPS, al quale il Ministero aveva già trasmesso i dati necessari. A tale ente va dunque addossata la condanna al pagamento degli arretrati, con esclusione della legittimazione passiva dell’amministrazione scolastica.
Nel merito, il giudice ha esaminato l’art. 39 del CCNL, che fissa tre decorrenze per gli aumenti della retribuzione tabellare (1° gennaio 2016, 2017 e 2018), e l’art. 40 del CCNL, che riconosce efficacia di tali retribuzioni sul trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio. L’avverbio “integralmente“, contenuto nel comma 3, si presta a plurime interpretazioni, ma non può dar vita a una fictio iuris che assimili il lavoratore collocato a riposo a quello rimasto in servizio.
La valenza di tali clausole consiste piuttosto nell’attribuire al dipendente cessato il riconoscimento di istituti previsti da un contratto siglato dopo la cessazione. Decisivo è però il principio di cui all’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973: nessun assegno o indennità può essere computato se la legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.
A sostegno di tale lettura la Corte richiama una granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare Cass. n. 5383/2002 e Cass. n. 1063/2008. Da quest’ultima si ricava che gli aumenti retributivi scaglionati non costituiscono una rateizzazione in senso tecnico, ma successivi incrementi che fanno nascere l’obbligazione retributiva solo alle rispettive scadenze. Il dipendente cessato ha quindi diritto alla retribuzione spettante alla data del collocamento a riposo, con esclusione degli scaglioni non ancora operativi.
La pensione va pertanto determinata senza tenere conto degli aumenti previsti per scaglioni successivi alla messa in quiescenza, poiché i contratti collettivi non possono modificare i rapporti previdenziali, retti da norme legali inderogabili. Irrilevante è l’opposto orientamento del giudice amministrativo e contabile, fondato su un presupposto non condivisibile.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo computando solo gli incrementi maturati dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017, condannando l’INPS al pagamento dei maggiori ratei con interessi legali o rivalutazione monetaria. Ha invece rigettato la domanda quanto agli incrementi dal 1° gennaio 2018 e compensato parzialmente le spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.