Riliquidazione pensionistica e beneficio ex art. 1801: presunzione del riconoscimento in servizio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 98 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, oggi trasfuso nell’art. 1801 del D.Lgs. n. 66/2010, spetta al pensionato quando il fatto costitutivo del diritto — il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile alla Tabella A — sia maturato in costanza di rapporto di impiego. Tale requisito può essere provato anche per presunzioni, desumendolo da atti quali il decreto di concessione dell’equo indennizzo, che presuppongono la previa presentazione dell’istanza in servizio. È irrilevante, invece, che la domanda per ottenere la maggiorazione stipendiale a fini pensionistici sia stata presentata dopo il congedo. Nei giudizi pensionistici, la Corte dei conti valuta la spettanza del beneficio solo ai fini della base pensionabile, senza incidere sul rapporto di impiego.
Il Fatto
Un ex Sottufficiale dell’Esercito, collocato in congedo nel 1994, chiedeva alla Corte dei conti la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del beneficio di cui all’art. 1801 del codice dell’ordinamento militare, consistente in un incremento stipendiale pensionabile per le infermità dipendenti da causa di servizio. L’istanza amministrativa era stata presentata all’Amministrazione solo nel 2001, dopo la cessazione dal servizio, mentre il riconoscimento della causa di servizio per le medesime patologie risultava da un decreto di equo indennizzo del 1994.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto al ricalcolo della pensione e limitando gli arretrati al quinquennio successivo alla diffida del 2017. L’INPS proponeva appello, contestando la mancanza di prova della presentazione della domanda in costanza di servizio e la decorrenza della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’appello, ritenendo infondata la censura sulla mancata prova del requisito della costanza del rapporto. Il dato formale della data della domanda amministrativa non è decisivo: la norma richiede che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia avvenuto in costanza di rapporto. Nel caso di specie, la concessione dell’equo indennizzo nel 1994, in epoca antecedente al congedo, documentalmente attesta la maturazione di tale presupposto.
La Corte chiarisce che la distinzione tra procedura di riconoscimento della causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo non assume rilievo: il decreto del 1994 costituisce prova dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la medesima patologia, in relazione alla quale è stata poi liquidata la pensione privilegiata. Il fatto costitutivo del diritto si è perfezionato durante la vigenza del rapporto.
La decisione valorizza i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’inciso “in costanza di rapporto di impiego” dell’art. 1801, ritenendo irragionevole subordinare il beneficio ai tempi del procedimento amministrativo. Tale principio rafforza l’impostazione del primo giudice, che ha reputato irrilevante la definizione amministrativa successiva al congedo.
Quanto alla prescrizione, la Corte conferma la scelta del primo giudice di ancorare l’effetto interruttivo alla data di spedizione della diffida, non a quella di ricezione da parte dell’Amministrazione. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese data la natura interpretativa della questione.
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Nota della Redazione
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