No pensione inabilità se cessazione servizio per licenziamento disciplinare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 109 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 presuppone che il dipendente sia cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio e che versi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il riconoscimento del requisito sanitario non integra da solo il presupposto della cessazione per infermità: occorre che la cessazione dal servizio sia effettivamente causata dall’infermità. Il licenziamento disciplinare, in quanto provvedimento unilaterale adottato per ragioni diverse dalla infermità, preclude il riconoscimento del trattamento, ancorché la Commissione medica abbia in seguito accertato l’assoluta inidoneità al lavoro. Non sussiste, pertanto, alcun automatismo tra accertamento sanitario e diritto alla pensione di inabilità. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, per irrilevanza della stessa nel giudizio ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.
Il Fatto
Il ricorrente, già Operatore Amministrativo presso un’amministrazione statale, è stato licenziato con provvedimento unilaterale a seguito di procedimento disciplinare. Successivamente al licenziamento, la competente Commissione medica aveva accertato la sua permanente inidoneità al servizio, risalente a data anteriore alla cessazione del rapporto.
Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al collocamento a riposo per l’accesso alla pensione di inabilità, in via principale, e alla pensione ordinaria di inabilità, in via subordinata, con decorrenza dalla data di accertamento dell’inidoneità o, in ulteriore subordine, dalla data del licenziamento. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del diniego oppostogli dall’amministrazione e, in caso di rigetto, ha prospettato la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 per irragionevolezza, lesione del diritto alla salute, della dignità, dell’uguaglianza e del buon andamento. L’INPS si è costituito eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice unico ha estromesso dal giudizio l’INPS per carenza di legittimazione passiva, rilevando che nessuna domanda era stata formulata nei confronti dell’Ente previdenziale.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il dato normativo dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, secondo cui la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali versino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La Corte ha chiarito che la norma richiede un nesso causale tra infermità e cessazione dal servizio. Richiamando una pronuncia di secondo grado, ha evidenziato che, se il rapporto è cessato per causa diversa, non può attribuirsi rilievo al successivo riconoscimento sanitario dell’inidoneità, poiché la pensione di inabilità presuppone che la cessazione sia avvenuta proprio per l’infermità.
Applicando il principio al caso concreto, la Corte ha rilevato in fatto che il rapporto di lavoro non era cessato per infermità, bensì per provvedimento unilaterale di licenziamento adottato a seguito di procedimento disciplinare. Il ricorrente, quindi, era cessato dal servizio per causa diversa da quella richiesta dalla norma, senza che l’accertamento medico sopravvenuto potesse incidere su tale presupposto.
Quanto alla domanda di rimessione della questione alla Corte costituzionale, il Giudice unico l’ha disattesa, non ravvisando i presupposti della non manifesta infondatezza e della rilevanza. La Corte ha infine compensato integralmente le spese di giudizio, in ragione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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